Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da una polizza fideiussoria a prima richiesta stipulata da una società assicurativa a garanzia della regolare esecuzione di lavori di consolidamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di uno stabile condominiale affidati a un’impresa appaltatrice. Il condominio ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 57.796,00, poi confermato in primo grado, sul presupposto dell’escussione della garanzia. In appello, la società garante ottenne la revoca del decreto, con condanna del condominio alla ripetizione di quanto percepito, poiché la Corte territoriale ritenne che, dopo la sentenza di primo grado, il debito della garante fosse stato estinto nei limiti del 25% della somma massima garantita, corrispondente alla quota non svincolabile. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi alla disciplina applicabile, allo svincolo della polizza, alla mancata riduzione del premio e al presunto diritto di rivalsa; 2) violazione degli artt. 30 L. 109/1994, 113 e 237-bis d.lgs. 163/2006, sostenendo che lo svincolo non fosse possibile senza originale o copia autentica degli stati di avanzamento lavori e che fosse necessario tenere conto della mancata comunicazione e della presenza di vizi nelle opere; 3) nullità della sentenza per omessa o contraddittoria pronuncia sulla interpretazione della norma e per vizi motivazionali; 4) violazione della disciplina sullo svincolo progressivo, assumendo che la percentuale andasse calcolata sul solo 75% dell’importo garantito e non sull’intero importo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico e privo dell’indicazione dei fatti omessi e del loro esatto collocamento nel processo; ha ritenuto infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo. In particolare, ha confermato che la garanzia fideiussoria era soggetta allo svincolo progressivo automatico previsto dalla disciplina richiamata, senza necessità di benestare del committente o preventiva comunicazione all’appaltatore e al committente, e che la consegna del SAL o di documento analogo in originale o copia autentica risultava, nel caso concreto, soddisfatta o comunque non validamente contestata. Ha inoltre ribadito che il residuo dovuto dal garante corrisponde alla differenza tra l’importo garantito e quello progressivamente svincolato in relazione all’avanzamento lavori, nel limite massimo del 75% dell’importo iniziale garantito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere usato per sollecitare un riesame complessivo della motivazione o per censurare argomentazioni difensive, elementi istruttori o una pluralità di circostanze; occorre indicare specificamente il fatto storico omesso e il suo rilievo decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione di legge è infondata quando la sentenza di merito abbia correttamente applicato la disciplina dello svincolo progressivo automatico della garanzia fideiussoria.
Il ricorso deve esporre chiaramente il collegamento tra gli errori denunciati, la sentenza impugnata e le argomentazioni poste a sostegno; altrimenti è inammissibile.
La censura di omessa o contraddittoria pronuncia non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione sul punto controverso, valorizzando una diversa ratio decidendi.
La prova documentale, se non contestata nel suo contenuto, mantiene efficacia probatoria secondo le regole ordinarie del processo civile.
art. 30 L. 109/1994
La garanzia fideiussoria per l’esecuzione dei lavori è svincolabile progressivamente e automaticamente fino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale garantito, sulla base dell’avanzamento dei lavori e previa consegna di SAL o documento analogo in originale o copia autentica.
art. 113 d.lgs. 163/2006
La disciplina richiamata nel contratto va letta alla luce della norma sopravvenuta/trasfusa che regola la garanzia definitiva e il relativo svincolo progressivo automatico.
art. 237-bis d.lgs. 163/2006
La disposizione richiamata dal ricorrente non muta il principio dello svincolo automatico della garanzia nei limiti previsti, quando ricorrano i presupposti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. il fatto storico omesso deve essere indicato in modo specifico, con allegazione del dato extratestuale, del momento processuale in cui è stato dedotto e della sua decisività; non basta lamentare una valutazione complessiva non condivisa della motivazione.
- Le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori in sé, la pluralità indistinta di circostanze e i motivi di appello non integrano, di regola, "fatti decisivi" ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non renda intellegibile il collegamento tra l’errore denunciato, la decisione impugnata e le ragioni per cui se ne chiede la cassazione.
- La garanzia fideiussoria collegata a un appalto pubblico o comunque disciplinata dalla normativa richiamata dalle parti si svincola progressivamente e automaticamente in funzione dell’avanzamento dei lavori, entro il limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito.
- Lo svincolo progressivo non richiede il benestare del committente né una preventiva contestazione da parte del garante, ma presuppone la consegna di SAL o documento equivalente in originale o copia autentica, finalizzata a garantire la certezza dell’avvenuta esecuzione.
- In mancanza di una contestazione specifica del contenuto del SAL o del documento equivalente, il giudice può ritenerne provata l’efficacia ai fini dello svincolo della garanzia.
- In caso di inadempimento dell’appaltatore, il debito residuo del garante va determinato per differenza tra l’importo garantito e la quota già svincolata in ragione dell’avanzamento dei lavori; non è corretto assumere che l’importo dovuto coincida sempre con il 25% fisso dell’importo garantito.
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