Sentenza n. 4595/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 della Regione Marche;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, atti di Conferenza Stato-Regioni e provvedimento regionale recanti la determinazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e degli importi di ripiano dovuti per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che aveva fissato i tetti regionali nella misura del 4,4%, gli ulteriori atti di Conferenza e il decreto della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, con il quale erano stati individuati gli operatori economici e gli importi dovuti per il ripiano relativo agli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, subordinando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere alla comunicazione al Tribunale dell'accertamento regionale del pagamento. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento del 25% e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 potesse essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento. Poiché tale conferma regionale non risultava acquisita, non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società di avere versato il 25% degli importi ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito sul ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ... La cessazione della materia del contendere ... [è determinata] dalla comunicazione ... dell'accertamento regionale dell'avvenuto versamento.
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al Tribunale del provvedimento regionale che accerti l'avvenuto versamento della quota ridotta; in mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione della parte di avere effettuato il pagamento comporta comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Richiamato quale fondamento degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali recanti gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
Richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Ha consentito la trattazione da remoto della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta prevede la cessazione della materia del contendere subordinandola all'accertamento e alla comunicazione di un fatto da parte dell'amministrazione, il giudice non può dichiararla in assenza di tale comunicazione formale.
- La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto all'obbligazione oggetto del giudizio può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, anche quando non siano integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima richiede il verificarsi delle condizioni specificamente previste dalla disciplina sopravvenuta, mentre la seconda può essere dichiarata quando il ricorrente non abbia più interesse concreto e attuale alla pronuncia.
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