Cassazione Penale, Ordinanza n. 16601/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario deducendo un errore di fatto nella precedente sentenza della Corte di cassazione, assumendo che essa avesse omesso di valutare il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza era quindi incentrata sulla pretesa omissione di esame di un motivo relativo al trattamento sanzionatorio e all'applicazione dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la precedente decisione aveva invece esplicitato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, richiamando specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi, e valorizzando il carattere recessivo degli altri elementi invocabili ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere esclusa sulla base di specifici indici ostativi oggettivi e soggettivi; la loro eventuale applicazione richiede una valutazione complessiva in cui elementi contrari possono risultare prevalenti.
Il ricorso straordinario è stato esaminato come mezzo esperito per dedurre un errore di fatto percettivo della precedente decisione di legittimità.
Massime di principio
- Non sussiste errore di fatto censurabile in sede di ricorso straordinario quando la precedente decisione abbia effettivamente esaminato il motivo dedotto e abbia fornito una motivazione espressa, anche sintetica, sulla questione contestata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto dal richiamo a specifici elementi ostativi, oggettivi e soggettivi, quando la motivazione dia conto della prevalenza di tali elementi rispetto agli aspetti favorevoli.
- Il ricorso straordinario è inammissibile quando la doglianza mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito o della motivazione già esaminata, anziché a far valere un vero errore percettivo della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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