Cassazione Penale, Ordinanza n. 13962/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, su appello del pubblico ministero, ha riformato in parte la decisione assolutoria di primo grado e lo ha dichiarato colpevole del delitto di furto pluriaggravato contestato al capo 2, determinando la pena; per il capo 1, l'impugnazione del pubblico ministero è stata dichiarata inammissibile per rinuncia. Nel ricorso si deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo l'insufficienza della ricostruzione probatoria; dall'altro, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità, perché non si confrontava in modo adeguato con le ragioni puntuali della sentenza impugnata, e ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto, in sintesi, che il primo motivo fosse aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della condanna e che il secondo motivo fosse manifestamente infondato perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era sufficiente.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami congruamente gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione particolarmente ampia se la valutazione è sorretta da argomenti sufficienti.
Il fatto oggetto di condanna è qualificato come furto pluriaggravato; la sentenza però non sviluppa il contenuto della norma, limitandosi a registrare la qualificazione giuridica del capo 2.
L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per genericità/aspecificità del primo motivo e per manifesta infondatezza del secondo, secondo la logica dell'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso per cassazione era fondato su dedotte censure di vizio di motivazione e di trattamento sanzionatorio, ma tali doglianze sono state reputate inammissibili o infondate.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura la motivazione deve confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche o non ancorate alla ratio decidendi comporta inammissibilità per aspecificità.
- La censura sul vizio di motivazione è inammissibile quando non indica con precisione le parti della decisione che si assumono illogiche, contraddittorie o carenti, e non dimostra il decisivo travisamento o l'omesso esame di elementi rilevanti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto da una motivazione sintetica purché il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio di meritevolezza; non è necessaria un'analisi analitica di tutti i dati favorevoli all'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →