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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08459/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per due reati contro il patrimonio. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova, sostenendo che il compendio indiziario non sarebbe stato grave, preciso e concordante e non avrebbe superato il ragionevole dubbio. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non confrontato specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e incapace di consentire un effettivo sindacato di legittimità; inoltre ha osservato che la censura era sostanzialmente rivolta a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice del furto contestato e confermato nei gradi di merito.

  • art. 625, primo comma, n. 7, c.p.

    Richiamato quale circostanza aggravante del furto e, in combinazione con l'art. 635 c.p., del danneggiamento contestato.

  • art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice del danneggiamento aggravato contestato.

  • art. 581, comma 1, lett. d, c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico o indeterminato, dovendo indicare gli elementi posti a fondamento della censura.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per la condanna dell'imputato, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente lamentare in modo apodittico un difetto di gravità, precisione e concordanza degli indizi se non si indicano puntualmente gli errori della motivazione impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il controllo della Corte di cassazione non consente una rivalutazione del merito.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e il ricorso non si confronta con essa, il motivo è inammissibile per genericità e indeterminatezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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