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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28838/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra quattro condanne irrevocabili: una per tentato omicidio aggravato e violazioni in materia di armi; due per partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p.; una per usura. La difesa sosteneva che i fatti fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso e a un unico contesto associativo, valorizzando l'appartenenza dell'interessato al medesimo sodalizio mafioso, la natura di reati-fine dell'usura e il collegamento del tentato omicidio a una ritorsione interna al clan. Censurava inoltre la motivazione dell'ordinanza, ritenuta non adeguatamente confrontata con i profili dedotti e persino riferita, secondo la difesa, a un procedimento diverso. Il ricorso era fondato formalmente sulla violazione di legge e vizio di motivazione in tema di continuazione in executivis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione fosse meramente reiterativa di una precedente domanda già esaminata e respinta con ordinanza del 25 luglio 2023, a sua volta già vagliata da questa Corte con ordinanza n. 5408 del 2024. Poiché la nuova richiesta riproponeva identiche questioni di fatto e di diritto senza nuovi elementi, era preclusa ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. Ne consegue l'inammissibilità anche del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che, erroneamente, aveva deciso nel merito invece di rilevare la preclusione. È stata inoltre disattesa la deduzione difensiva sullo stato di tossicodipendenza, perché non risultava allegata nell'istanza originaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e d), c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento esecutivo

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    disciplina la preclusione e l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di domande già esaminate, in assenza di nuovi elementi

  • art. 416-bis c.p.

    titolo di reato associativo richiamato tra le condanne oggetto della richiesta di continuazione

  • art. 644 c.p.

    reato di usura oggetto di una delle sentenze poste a base dell'istanza di continuazione

  • artt. 10 e 12 della legge n. 497 del 1974

    disposizioni richiamate con riferimento alla condanna per tentato omicidio aggravato e reati in materia di armi

  • art. 7 della legge n. 203 del 1991

    richiamato dalla difesa per sostenere il collegamento mafioso dell'usura contestata

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel dispositivo finale a tutela dell'anonimizzazione dei dati identificativi

  • Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01

    precedente richiamato per affermare che è rilevabile d'ufficio la preclusione processuale che rende inammissibile l'istanza reiterativa e, di riflesso, il ricorso avverso il rigetto nel merito

Massime di principio

  • In sede esecutiva, l'istanza di applicazione della continuazione è inammissibile quando si limiti a riproporre una domanda già esaminata e respinta, senza allegare fatti nuovi o elementi sopravvenuti idonei a superare la preclusione processuale.
  • La preclusione derivante dall'art. 666, comma 2, c.p.p. è rilevabile anche d'ufficio in cassazione e comporta l'inammissibilità non solo dell'istanza reiterativa, ma anche del ricorso proposto contro il provvedimento che l'abbia impropriamente rigettata nel merito.
  • Ai fini del controllo di legittimità sul diniego della continuazione in executivis, il ricorrente deve confrontarsi con la precedente decisione già resa sulla medesima domanda; la mancata allegazione di elementi nuovi impedisce di rimettere in discussione questioni già definite.
  • Non possono essere valorizzati in cassazione elementi di fatto non dedotti nell'istanza originaria, poiché il sindacato sulla decisione esecutiva resta ancorato al contenuto della richiesta proposta al giudice dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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