Cassazione Penale, Sentenza n. 28480/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione rispetto agli artt. 303, 306 e 297, comma 3, c.p.p. La doglianza principale prospettava l'esistenza di una "contestazione a catena" e la conseguente retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare: la difesa sosteneva che, alla data del primo provvedimento cautelare (depositato il 9/2/2023 relativo a un furto del 15/1/2023), dagli atti risultassero già elementi indiziari idonei a contestare la partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416 c.p.), con la conseguente unitarietà delle condotte e la necessità di far decorrere i termini dalla data anteriore
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice del riesame secondo cui non era stata dimostrata la "desumibilità dagli atti" degli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza al momento del primo provvedimento cautelare. La Corte ha richiamato il principio consolidato che la mera esistenza di risultanze investigative in altro procedimento non è sufficiente: occorre che tali risultanze siano confluite nel compendio del primo procedimento e abbiano specifica significanza processuale idonea a giustificare la misura. Ha altresì ricordato l'onere della parte che invoca la retrodatazione di fornire la prova della sussistenza dei requisiti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordinato l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, c.1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
prevede la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari in caso di contestazioni a catena
La norma consente la retrodatazione dei termini solo quando gli elementi indiziari posti a fondamento della seconda ordinanza risultino "desumibili dagli atti" inerenti al primo procedimento, ossia quando siano presenti in quel compendio documentale elementi di gravità indiziaria con specifica significanza processuale
Richiamato nel quadro delle norme sulle misure cautelari; la Corte osserva che la sola previsione di cumulo materiale dei periodi custodiali non è di per sé sufficiente a evitare l'elusione dei limiti temporali senza correttivi interpretativi
Parte del quadro normativo sulle misure cautelari richiamato nella censura difensiva; la decisione giudica non fondata la lamentela di carenza motivazionale rispetto a tale contesto
Richiamato nella motivazione in relazione ai principi costituzionali e alla giurisprudenza costituzionale che ha interpretato la disciplina delle misure cautelari alla luce del diritto di uguaglianza e della necessità di evitare elusioni dei limiti temporali
art. 3 Cost.
La Corte Costituzionale è intervenuta richiamando il parametro di uguaglianza quale limite a interpretazioni che possano determinare disparità ingiustificate nella durata complessiva delle misure cautelari
Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, c.1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per l'obbligo di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) opera solo se gli elementi indiziari della successiva ordinanza erano effettivamente desumibili dagli atti del primo procedimento, ossia già confluiti nel suo compendio investigativo
- La mera esistenza, in altro procedimento, di risultanze investigative non basta: è necessario che quelle risultanze fossero parte integrante del fascicolo del primo procedimento al momento dell'adozione della prima misura
- L'onere di provare l'esistenza delle condizioni per la retrodatazione grava sulla parte che la invoca nel procedimento di riesame; occorre dimostrare il deposito nel primo procedimento di documenti (es. informativa finale, note di P.G.) contenenti gli elementi indiziari rilevanti
- Per la retrodatazione sono richiesti indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare; la semplice conoscibilità storica dei fatti non sostituisce la 'desumibilità dagli atti'
- Quando la seconda ordinanza riguarda un reato associativo, la sussistenza di una partecipazione al sodalizio protrattasi anche dopo il primo provvedimento può rendere inutile la richiesta di retrodatazione, salvo che non risulti chiaramente dagli atti del primo procedimento la pluralità di indizi necessari
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