Cassazione Penale, Ordinanza n. 21746/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, emessa a seguito di rito abbreviato, che lo aveva condannato per resistenza, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le proprie generalità. I motivi di ricorso, secondo la Corte, non denunciavano reali vizi di legittimità ma miravano a una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti, sganciata dalle prove acquisite. In particolare, la difesa contestava la ricostruzione dell'intervento degli operanti, sostenendo implicitamente la giustificazione della condotta e, per il danneggiamento, deduceva lo stato di ubriachezza dell'imputato; la Corte ha ritenuto tali censure inidonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, che aveva descritto in modo coerente la vicenda e aveva escluso la rilevanza delle doglianze difensive. Il ricorrente invocava altresì, in sostanza, l'operatività della causa di giustificazione dell'art. 393-bis c.p. in forma putativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito e che la sentenza impugnata fosse logicamente e coerentemente motivata sulla base delle prove acquisite. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p. in forma putativa è configurabile solo in presenza di un effettivo errore sul fatto, fondato su dati fattuali concreti da allegare, valutabili ex ante. Quanto al danneggiamento aggravato, la Corte ha escluso che lo stato di ubriachezza, di per sé, incidesse sull'elemento psicologico in assenza di specifiche condizioni non ricorrenti nel caso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state applicate le pronunce conseguenti all'inammissibilità.
Norme richiamate
causa di giustificazione ... in forma putativa
La scriminante putativa è configurabile solo se vi è un effettivo errore sul fatto, sorretto da dati fattuali concreti allegati dall'imputato e idonei, secondo una valutazione ex ante, a giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi nella situazione scriminante.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una mera rivalutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti priva di specifico aggancio alle prove acquisite.
- La causa di giustificazione putativa richiede un errore effettivo sul fatto, fondato su circostanze concrete specificamente allegate dalla difesa; non basta un mero convincimento soggettivo dell'imputato.
- In presenza di una motivazione completa, coerente e priva di vizi logici, le censure difensive che si limitino a contrapporre una lettura diversa degli elementi probatori sono inammissibili in sede di legittimità.
- Lo stato di ubriachezza, di per sé, non esclude né attenua l'elemento soggettivo del reato se non in presenza di condizioni specifiche che incidano realmente sulla capacità di rappresentazione o volizione, da dimostrare nel caso concreto.
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