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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15816/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d’appello un’ulteriore equa riparazione per la non ragionevole durata del giudizio presupposto di equa riparazione, iniziato nel 2009 davanti alla Corte d’appello di Roma, poi riassunto a Perugia per incompetenza territoriale, e definito con accoglimento in loro favore; poiché il Ministero non aveva pagato spontaneamente l’indennizzo, era stata avviata anche una procedura esecutiva. Il giudice monocratico aveva liquidato € 4.500 per ciascun ricorrente, ma in opposizione il Ministero aveva ottenuto la riduzione a € 1.920 ciascuno. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001 e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse arbitrariamente ridotto il moltiplicatore annuo da € 500 a € 400 richiamando in modo generico la complessità della materia e circostanze non meglio precisate, oltre a pronunciare oltre il chiesto; (2) violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, censurando la decurtazione del 40% dell’indennizzo per la natura collettiva del procedimento e per la pretesa abitudine all’attesa, senza considerare che il superamento della soglia delle cinquanta parti era dipeso dalla riunione di procedimenti distinti e che, in ogni caso, l’ulteriore fase esecutiva era stata necessaria per l’inerzia dell’amministrazione; (3) violazione dell’art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese, sostenendo che la riduzione dell’indennizzo per l’applicazione di un moltiplicatore annuo diverso non integra un accoglimento parziale della domanda idoneo a giustificare la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione sulla riduzione del moltiplicatore annuo fosse, pur sintetica, riconducibile ai criteri di liquidazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001 e non all’erroneo parametro della complessità rilevante per la sola valutazione della durata irragionevole; ha inoltre escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chiarendo che l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 ha natura di fase a contraddittorio pieno e non di impugnazione vincolata ai motivi. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la riduzione del 40% non era correttamente giustificata dalla natura collettiva del procedimento né dall’asserita consuetudine dei ricorrenti al contenzioso; in particolare, non era stato chiarito che il superamento della soglia delle cinquanta parti era derivato solo dalla riunione di distinti giudizi disposta dalla stessa corte, e l’idea che l’abitudine all’attesa attenui il patema d’animo è stata esclusa in difetto di una previsione normativa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione anche delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89

    norma posta a fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    rileva ai fini dell’accertamento della durata irragionevole del processo, non come parametro diretto di quantificazione dell’indennizzo

  • art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    comma 1 e comma 2; comma 1-bis

    stabilisce i criteri e i limiti di liquidazione dell’equa riparazione; il giudice può ridurre l’importo entro i limiti di legge solo sulla base di circostanze rilevanti ai fini della quantificazione, mentre la riduzione del 40% richiede motivazione coerente con i parametri legali

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    l’opposizione avverso il decreto di equa riparazione introduce una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, non un autonomo giudizio di impugnazione limitato ai motivi dedotti

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto infondato perché l’opposizione ex art. 5-ter consente un pieno riesame della pretesa indennitaria, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per contestare la compensazione delle spese, ma il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato in via analogica per assimilare l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 all’opposizione a decreto ingiuntivo quanto all’effetto devolutivo e al contraddittorio pieno

Massime di principio

  • Nella liquidazione dell’equa riparazione, il giudice deve distinguere tra i criteri che incidono sull’an della violazione del termine ragionevole e quelli che rilevano sulla quantificazione dell’indennizzo: la complessità della causa non può essere usata come parametro improprio per ridurre il moltiplicatore annuo se la motivazione è comunque ricondotta ai criteri legali dell’art. 2-bis.
  • L’opposizione al decreto di equa riparazione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 ha natura di fase pienamente devolutiva e a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, sicché il giudice dell’opposizione può riesaminare integralmente la pretesa indennitaria senza essere vincolato ai soli motivi di censura.
  • La riduzione dell’indennizzo per la pluralità delle parti o per la natura collettiva del giudizio richiede una motivazione che tenga conto della reale dinamica processuale; il semplice fatto che il numero delle parti sia elevato non giustifica la decurtazione se tale dato è dipeso dalla riunione di più giudizi.
  • L’asserita abitudine della parte alla pendenza di processi o all’attesa non è, di per sé, criterio legale idoneo a ridurre il danno non patrimoniale da irragionevole durata, in mancanza di una specifica previsione normativa.
  • La riduzione del quantum liquidato in sede di opposizione non coincide necessariamente con un accoglimento parziale della domanda tale da fondare automaticamente la compensazione delle spese; la relativa valutazione va ricondotta ai criteri processuali applicabili e alla struttura del giudizio di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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