Cassazione Penale, Ordinanza n. 10695/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e meramente reiterativo dei motivi già disattesi in appello con motivazione congrua. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 424 c.p. Dai passaggi riportati emerge che i motivi di ricorso riproponevano sostanzialmente quelli già dedotti in appello. In particolare, la difesa contestava: l'esatta identificazione dell'imputato quale conducente del veicolo a bordo del quale si trovavano i soggetti che diedero alle fiamme l'auto della persona offesa; e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure non confrontanti con la motivazione di appello, che aveva valorizzato congiuntamente immagini di videosorveglianza e conversazioni telefoniche intercettate per corroborare l'ipotesi accusatoria, oltre alla negativa personalità desunta dai numerosi e gravi precedenti per negare le attenuanti generiche.
Norme richiamate
Il fatto è stato qualificato come partecipazione concorrente a incendio/ex art. 424 c.p., con condanna confermata nei gradi di merito.
Norma incriminatrice del reato contestato, per il quale è stata confermata la condanna.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base della negativa personalità dell'imputato e dei suoi precedenti penali, secondo un apprezzamento discrezionale non censurato dalla Corte.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'identificazione dell'imputato può essere validamente desunta dalla valutazione congiunta di plurimi elementi indiziari, come immagini di videosorveglianza e contenuti di intercettazioni telefoniche, se il ragionamento probatorio risulta coerente e convergente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla negativa personalità dell'imputato e sui precedenti penali, senza che il riconoscimento di un vizio parziale di mente imponga automaticamente la concessione delle attenuanti.
- Il riconoscimento del vizio parziale di mente e la concessione delle circostanze attenuanti generiche sono istituti distinti, sorretti da presupposti logico-giuridici diversi e operanti su piani differenti.
Come è indicizzato
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