Cassazione Penale, Ordinanza n. 32801/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla genericità del primo motivo e sulla non deducibilità in cassazione della doglianza sulle attenuanti generiche, non proposta in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato il giudizio di responsabilità per i reati di truffa e falsità materiale/uso di atto falso, deducendo due motivi: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640 e 482 c.p., sostenendo che la motivazione del giudice di merito fosse errata; (2) censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo è generico, perché si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata; il secondo motivo è anch'esso generico e, in più, inammissibile perché la questione non era stata dedotta in appello, con violazione della catena devolutiva ex art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
Norma evocata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica dei fatti, ma la doglianza è ritenuta generica perché ripetitiva di argomentazioni già disattese in appello.
Norma evocata dal ricorrente in relazione alla contestazione sulla falsità; la censura è dichiarata generica e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
È richiamato per affermare la preclusione alla deduzione in cassazione di una questione non proposta con l'atto di appello, in violazione della catena devolutiva.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze in materia di trattamento sanzionatorio, come quelle relative alle attenuanti generiche, devono essere ritualmente dedotte nei precedenti gradi di giudizio; se non proposte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La violazione della catena devolutiva rende inammissibile la censura che introduce una questione nuova nel giudizio di legittimità.
- In sede di legittimità, la critica alla qualificazione giuridica o alla motivazione deve essere specifica, non meramente assertiva o reiterativa, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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