Cassazione Penale, Sentenza n. 435/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 19/04/2022 che aveva rigettato la sua istanza di revoca dell'ordine di carcerazione relativo a sentenze irrevocabili, in particolare quella dell'11 dicembre 2018 per il reato associativo ex art. 416-bis c.p. Zazo sosteneva che la sua partecipazione all'associazione si era interrotta prima della consegna in Italia avvenuta il 27/11/2008 (esecuzione di mandato di arresto europeo) e che, pertanto, doveva trovare applicazione il principio di specialità (art. 721 c.p.p. e Decisione quadro 2002/584/GAI), il quale impedisce che siano eseguite misure o pene relative a fatti diversi o anteriori per i quali non è stato rilasciato il mandato. La difesa ha inoltre depositato nuovi motivi eccependo la violazione del principio di specialità e l'inclusione, nel cumulo, di pena per fatti per i quali la consegna non era stata disposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva respinto la revoca dell'ordine di carcerazione. La Corte ha ritenuto che i fatti di reato (la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis) si erano protratti oltre la data della consegna in Italia (27/11/2008), per cui non risultava violato il principio di specialità; inoltre ha osservato che il ricorrente non ha fornito elementi specifici e probatori utili a dimostrare la cessazione della partecipazione anteriore alla consegna e che alcune doglianze erano prospettate con insufficiente specificità (violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione). La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato associativo; la sentenza impugnata ha accertato che la partecipazione associativa si è protratta oltre la consegna in Italia, legitimando l'esecuzione della pena connessa
Regola il principio di specialità applicabile in caso di estradizione/consegna: impedisce che la persona consegnata sia sottoposta o privata della libertà per fatti anteriori o diversi da quelli per cui è stata consegnata salvo rinuncia o eccezioni; la Corte ha ritenuto che non si applicasse nel caso concreto perché i fatti contestati sono posteriori alla consegna
Decisione quadro 2002/584/GAI (European Arrest Warrant)
Decisione quadro UE che contiene regole sulla consegna e sul principio di specialità: la Corte ha richiamato i parametri europei per confermare che l'esecuzione della pena è compatibile con l'EAW quando i fatti sono successivi alla consegna e quindi non protetti dal principio di specialità
Convenzione europea di estradizione (1957) - principio richiamato
Principio secondo cui la persona estradata non può essere processata o privata della libertà per fatti anteriori e diversi da quelli per cui è stata consegnata; la Corte ha ribadito la validità del principio ma ne ha escluso la portata nel caso specifico perché i fatti erano successivi
Massime di principio
- Il principio di specialità opera per fatti anteriori alla consegna: se i reati per i quali si chiede esecuzione sono stati commessi dopo la consegna, il principio non impedisce l'esecuzione della pena.
- La parte che invoca la cessazione della partecipazione o l'applicazione del principio di specialità deve fornire elementi specifici e probatori che ne dimostrino la sussistenza; mere affermazioni generiche possono essere rigettate per mancanza di specificità nel ricorso per cassazione.
- La detenzione subita dopo la consegna non è, di per sé, idonea a interrompere o recidere automaticamente il vincolo associativo: occorre valutare i fatti e l'effettiva partecipazione successiva.
- L'introduzione di nuovi motivi in fase esecutiva o in cassazione è soggetta a limiti di ammissibilità e di specificità; motivate eccezioni o documentazioni precise sono necessarie per ottenere un riesame favorevole.
- Esistono eccezioni al principio di specialità (es. estensione del mandato, rinuncia del consegnato, o trattenimento volontario oltre i termini previsti) che possono rendere eseguibili procedure o pene per altri fatti; tali ipotesi vanno valutate caso per caso.
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