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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28989/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore di servizi)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta da un utente di telefonia, di ottenere il risarcimento dei danni per l’asserito illegittimo distacco della propria utenza telefonica avvenuto il 20 ottobre 2005. L’attore aveva sostenuto di avere sempre pagato le fatture e di avere poi effettuato un bonifico per l’importo indicato nel sollecito di pagamento ricevuto, ritenendo quindi ingiustificata la sospensione del servizio. In primo grado la domanda era stata dichiarata improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom; tale decisione era stata confermata in appello e poi cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha invece rigettato nel merito la domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato la convinzione incolpevole dell’utente di avere pagato tutto quanto richiesto nel sollecito e la circostanza che l’importo contestato non coincideva con quello successivamente richiesto; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il giudice considerato provato e non contestato il pagamento effettuato con bonifico, asseritamente non disconosciuto dalla società; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese di tutti i gradi, compresi quelli nei quali l’utente era risultato vittorioso, nonostante la mancanza di una specifica domanda della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti di specificità dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e comunque non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata prova dell’effettivo pagamento tempestivo della somma pretesa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché non riportava adeguatamente gli atti processuali e risultava anche confuso quanto alla data del bonifico. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice di rinvio poteva liquidare le spese sulla base della soccombenza finale globale e condannare anche la parte risultata vittoriosa in uno dei precedenti gradi, senza necessità di una domanda espressa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, e il 'come' e il 'quando' sia stato oggetto di discussione processuale; in mancanza il motivo è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di non contestazione richiede la precisa trascrizione e localizzazione degli atti difensivi rilevanti, oltre alla puntuale indicazione del fatto asseritamente non contestato.

  • art. 112 c.p.c.

    La condanna alle spese non richiede una domanda espressa della parte vittoriosa, essendo conseguenza legale della decisione; il giudice deve però rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in base all’esito finale globale della lite, anche con riguardo ai gradi precedenti e al giudizio di rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico, il dato processuale da cui risulta e la sua effettiva discussione nei precedenti gradi, oltre a chiarire perché quel fatto avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
  • La decisività del fatto omesso va valutata in rapporto alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda anche su un autonomo rilievo, come la mancata prova di un pagamento tempestivo, l’eventuale fatto trascurato non è decisivo quando non incide su tale autonoma base argomentativa.
  • La deduzione di violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede una specifica e autosufficiente riproduzione degli atti processuali rilevanti; non basta richiamare genericamente un documento o un’affermazione della controparte.
  • Nel giudizio di rinvio, il regolamento delle spese va effettuato secondo la soccombenza complessiva finale della lite e non per singoli gradi, potendo il giudice porre le spese anche a carico di chi sia risultato vittorioso in una fase intermedia ma complessivamente soccombente.
  • La condanna alle spese è una conseguenza legale della decisione sulle domande e può essere pronunciata anche senza una specifica istanza della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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