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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13238/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la motivazione delle sentenze di merito fosse adeguata e immune da vizi logico-giuridici nel giustificare l'affermazione di responsabilità e la pena applicata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione del Codice della strada. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in sintesi una carenza motivazionale della decisione di merito sotto più profili. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico, aspecifico e non idoneo a confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, dunque non deducibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge solo che l'imputato è stato ritenuto responsabile della relativa violazione e punito con arresto e ammenda.

  • art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché formulato con motivo generico e aspecifico, non confrontato in modo adeguato con la decisione impugnata e non deducibile in sede di legittimità.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nel senso critico: non è ammissibile una censura che si limiti a dedurre in modo generico un vizio di motivazione senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La manifesta inammissibilità ricorre quando il ricorso prospetta doglianze non deducibili in cassazione perché prive di concreta puntualizzazione in fatto e in diritto.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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