Cassazione Civile, Ordinanza n. 30083/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Gli eredi di un proprietario di fondo ablato hanno chiesto la determinazione giudiziale della speciale indennità prevista per i coltivatori del fondo espropriato. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendola soggetta al termine di decadenza di 30 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 150/2011 per l'opposizione alla stima, con l'ulteriore rilievo che non poteva applicarsi il diverso orientamento di legittimità riferito ai casi di stima non definitiva. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 TUE, degli artt. 27 e 29 del d.lgs. 150/2011 e dell'art. 2946 c.c., sostenendo che l'azione di determinazione dell'indennità non è soggetta a decadenza ma solo alla prescrizione decennale e che, nel caso concreto, non essendo ancora intervenuta una stima definitiva, trovava applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel sistema del TUE esistono due azioni distinte: l'azione di determinazione dell'indennità di esproprio, esperibile quando l'indennità definitiva non sia stata ancora fissata, e l'opposizione alla stima, esperibile solo contro la stima definitiva. Ha quindi censurato la Corte territoriale per avere applicato all'azione di determinazione dell'indennità il termine decadenziale previsto per la diversa opposizione alla stima, in un caso in cui non risultava ancora intervenuta alcuna stima definitiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 42 Cost.
Richiamato come fondamento del diritto del proprietario al giusto indennizzo a seguito di espropriazione.
art. 54 TUE
Letto in combinato con l'art. 29 d.lgs. 150/2011 per distinguere l'azione di determinazione dell'indennità dall'opposizione alla stima.
art. 23, comma 1, lett. c), TUE
Indica che il decreto di esproprio deve riportare l'indennità provvisoria, secondo la sequenza procedimentale ordinaria.
Richiamato dal ricorrente tra le norme che regolano il procedimento, senza autonoma statuizione specifica nella motivazione.
Prevede il termine di 30 giorni per l'opposizione alla stima, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o, se successiva, della stima peritale; la Corte ne esclude l'applicazione all'azione di determinazione dell'indennità.
Richiamato a sostegno della tesi per cui l'azione di determinazione dell'indennità è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a decadenza.
Massime di principio
- Nel sistema dell'espropriazione per pubblica utilità l'azione di determinazione dell'indennità e l'opposizione alla stima sono rimedi distinti, con presupposti e termini diversi.
- Il termine decadenziale di 30 giorni previsto per l'opposizione alla stima non può essere esteso all'azione diretta alla determinazione giudiziale dell'indennità quando non sia stata ancora formata una stima definitiva.
- Il diritto del proprietario al giusto indennizzo sorge contestualmente al provvedimento ablativo e può essere azionato secondo il rimedio previsto per la fase procedimentale effettivamente in corso.
- L'interpretazione delle norme sul procedimento espropriativo deve rispettare la sequenza legale tra decreto di esproprio, offerta dell'indennità provvisoria e, solo eventualmente, stima definitiva, evitando di imporre decadenze non previste per l'azione esercitata.
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