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Parere

Parere n. 1323/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor Mantovani Matteo in qualità di amministratore unico della società Nuova Mensano s.r.l. contro la Regione Toscana, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la società Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annullamento della nota prot.n.2024.0018323 datata 9 ottobre 2024 trasmessa da Sviluppo Toscana S.p.A. alla società ricorrente ad oggetto chiarimenti ai motivi di inammissibilità della domanda (prot.n.44920063805 del 29 maggio 2024) presentata in relazione al bando regionale PNRR - sottomisura M.2C.1 I2.3 “Ammodernamento macchine agricole”, approvato con decreto dirigenziale n.26952 del 30 novembre 2023.

Giustizia amministrativa202500583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del 9 ottobre 2024 recante chiarimenti sui motivi di inammissibilità della domanda di contributo PNRR per l’ammodernamento di macchine agricole.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario notificato il 5 febbraio 2025, la nota del 9 ottobre 2024 con cui Sviluppo Toscana S.p.A. aveva ribadito i motivi di esclusione della domanda di contributo presentata nell’ambito del bando regionale PNRR – sottomisura M.2C.1 I2.3 “Ammodernamento macchine agricole”. Il motivo dedotto denunciava violazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e del bando, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed errore nella valutazione dei requisiti del macchinario. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda l’individuazione dell’atto effettivamente lesivo e la tempestività del ricorso straordinario. Il provvedimento conclusivo era il decreto dirigenziale regionale n. 21820 del 30 settembre 2024, pubblicato nella banca dati regionale, con il quale la domanda era stata inserita tra quelle non ammesse. Tale decreto non era stato espressamente impugnato. In ogni caso, il ricorso è stato notificato oltre il termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario, sia considerando la pubblicazione del decreto, sia considerando la successiva richiesta di chiarimenti del 7 ottobre 2024, con la quale la società aveva dimostrato di conoscere gli estremi e il contenuto lesivo del provvedimento.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile e, comunque, irricevibile. È stato considerato inammissibile perché rivolto contro la nota del 9 ottobre 2024, avente natura meramente esplicativa e successiva al provvedimento conclusivo, anziché contro il decreto dirigenziale regionale n. 21820 del 30 settembre 2024, che aveva prodotto l’effetto lesivo immediato e concreto. La formula generica di impugnazione di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale non è stata ritenuta sufficiente a estendere l’impugnazione al decreto non indicato, in assenza di motivi aggiunti proposti nei termini. Il ricorso è stato ritenuto comunque irricevibile per tardività. La conoscenza legale del decreto coincideva con la pubblicazione del 30 settembre 2024 e il termine di 120 giorni sarebbe scaduto il 28 gennaio 2025. Anche assumendo come dies a quo la richiesta di chiarimenti del 7 ottobre 2024, la scadenza sarebbe stata il 4 febbraio 2025, mentre il ricorso è stato notificato alla Regione e a Sviluppo Toscana il 5 febbraio 2025 e al Ministero il giorno successivo. La Sezione ha ribadito che la piena conoscenza dell’atto lesivo non richiede la conoscenza integrale di ogni suo elemento o degli atti endoprocedimentali, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento, dei suoi estremi essenziali, del dispositivo e della lesività concreta e attuale.

Osservazioni

Mancata impugnazione del provvedimento lesivo

Il decreto dirigenziale regionale n. 21820 del 30 settembre 2024 costituiva l’atto conclusivo e immediatamente lesivo, poiché aveva disposto l’esclusione della domanda di contributo. La nota del 9 ottobre 2024 era soltanto un atto di chiarimento successivo e non sostitutivo del decreto. La mancata impugnazione del provvedimento lesivo determina l’inammissibilità del ricorso.

Formula di stile sugli atti connessi e consequenziali

La richiesta generica di annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale non equivale all’impugnazione espressa del decreto regionale non indicato. Per estendere l’impugnazione a un atto conosciuto successivamente sarebbe stato necessario proporre motivi aggiunti nel rispetto dei termini.

Tardività rispetto alla pubblicazione del decreto

La pubblicazione del decreto nella banca dati degli atti regionali il 30 settembre 2024 costituisce la data di conoscenza legale del provvedimento. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 scadeva il 28 gennaio 2025, prima della notificazione del ricorso.

Tardività anche rispetto alla conoscenza effettiva

Anche assumendo come data di conoscenza effettiva la richiesta di chiarimenti del 7 ottobre 2024, con la quale la società aveva dimostrato di conoscere gli estremi e la motivazione dell’esclusione, il termine sarebbe scaduto il 4 febbraio 2025. La notificazione del 5 febbraio 2025 e quella del giorno successivo al Ministero risultavano quindi tardive.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    Il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto lesivo; nel caso esaminato il termine risultava superato sia considerando la pubblicazione del provvedimento, sia considerando la successiva conoscenza effettiva.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    La disposizione era richiamata nel motivo di ricorso, ma la Sezione non ha esaminato nel merito le censure, avendo definito il ricorso per ragioni di inammissibilità e tardività.

  • paragrafo 5.1 dell’allegato A al bando regionale PNRR M.2C.1 I2.3

    Il provvedimento regionale aveva escluso la domanda perché l’investimento non rispettava almeno uno dei requisiti minimi previsti per gli interventi finanziabili.

  • paragrafo 8 dell’allegato A al bando regionale PNRR M.2C.1 I2.3

    Il provvedimento regionale aveva richiamato il divieto di varianti in corso d’opera e di adattamenti tecnici al progetto.

  • Cons. Stato, Sez. II, 5 aprile 2024, n. 2147

    La piena conoscenza dell’atto lesivo non richiede la cognizione integrale del provvedimento, essendo sufficiente la percezione degli elementi essenziali e della sua concreta lesività.

  • Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6269

    La conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione riguarda l’esistenza del provvedimento, i suoi estremi essenziali e gli aspetti che rendono attuale e concreta la lesione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario deve essere impugnato l’atto amministrativo che produce direttamente l’effetto lesivo; una successiva nota meramente confermativa o esplicativa non sostituisce il provvedimento conclusivo né rende autonomamente impugnabile la lesione già prodotta.
  • La clausola di stile con cui si chieda l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale non vale, da sola, come impugnazione specifica di un provvedimento lesivo non espressamente individuato.
  • Ai fini della decorrenza del termine per il ricorso straordinario, la piena conoscenza dell’atto lesivo non richiede la cognizione integrale del provvedimento e degli atti endoprocedimentali, ma è sufficiente la conoscenza degli elementi essenziali dell’atto e della sua lesività concreta e attuale.
  • La proposizione di richieste di chiarimenti successive alla conoscenza del provvedimento lesivo non riapre né differisce il termine per impugnarlo; al più, la richiesta può costituire prova della conoscenza effettiva dell’atto.

Esclusione da un contributo PNRR per l’ammodernamento di macchine agricole

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società agricola contro Regione Toscana, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Sviluppo Toscana S.p.A. La controversia riguardava l’esclusione da un bando regionale PNRR relativo alla sottomisura M.2C.1 I2.3 “Ammodernamento macchine agricole”.

Premesse e svolgimento del procedimento

La società aveva presentato domanda per ottenere un contributo di euro 9.460,00 destinato all’acquisto di un trattore elettrico multifunzione. Nel corso dell’istruttoria Sviluppo Toscana S.p.A. aveva richiesto integrazioni e chiarimenti, rilevando incongruenze tra la domanda, il cronoprogramma, la relazione allegata, i preventivi e la documentazione relativa al fornitore e al macchinario.

Le integrazioni successive erano state ritenute insufficienti. In particolare, la documentazione tecnica richiamava la necessità di un allestimento “Industria 4.0” per il rispetto di almeno uno dei requisiti minimi del bando, ma tale allestimento non risultava dal preventivo. Sviluppo Toscana aveva quindi adottato il preavviso di rigetto del 16 settembre 2024.

Le osservazioni presentate dalla società non erano state ritenute idonee. Con decreto dirigenziale n. 21820 del 30 settembre 2024, la Regione Toscana aveva approvato gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse, includendo la società tra quelle escluse. La motivazione richiamava il paragrafo 5.1 del bando, per il mancato rispetto dei requisiti minimi degli interventi finanziabili, e il paragrafo 8, relativo al divieto di varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici al progetto.

Oggetto del ricorso

La società non ha impugnato direttamente il decreto regionale di esclusione, ma la successiva nota del 9 ottobre 2024 con cui Sviluppo Toscana aveva fornito chiarimenti e ribadito le ragioni del diniego.

Il ricorso deduceva violazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e delle disposizioni del bando, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed errore obiettivo nella valutazione dei requisiti del macchinario.

Inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto lesivo

La Sezione ha individuato nel decreto dirigenziale n. 21820 del 30 settembre 2024 l’atto conclusivo del procedimento e il provvedimento produttivo dell’effetto lesivo immediato e concreto. La nota del 9 ottobre 2024, invece, aveva natura meramente esplicativa ed era stata adottata dopo la conclusione del procedimento regionale.

Poiché il decreto di esclusione non era stato impugnato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La formula generica riferita a ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale non è stata ritenuta sufficiente a ricomprendere il decreto regionale, che avrebbe dovuto essere indicato espressamente, eventualmente mediante motivi aggiunti proposti nei termini.

Tardività del ricorso

La Sezione ha rilevato anche la tardività del ricorso ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, che prevede il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario.

Considerando la pubblicazione del decreto regionale nella banca dati degli atti regionali il 30 settembre 2024 quale data di conoscenza legale, il termine scadeva il 28 gennaio 2025. Il ricorso è stato notificato alla Regione Toscana e a Sviluppo Toscana il 5 febbraio 2025 e al Ministero il giorno successivo.

La conclusione non mutava considerando la conoscenza effettiva del provvedimento. La società, con nota del 7 ottobre 2024, aveva richiesto chiarimenti dimostrando di conoscere già gli estremi del decreto, la sua autorità emanante, il contenuto dispositivo e le ragioni dell’esclusione. Anche assumendo tale data come dies a quo, il termine sarebbe scaduto il 4 febbraio 2025.

Principio sulla piena conoscenza

La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la piena conoscenza dell’atto lesivo, necessaria per far decorrere il termine di impugnazione, non coincide con la conoscenza integrale di ogni sua parte né con la conoscenza di tutti gli atti endoprocedimentali.

È sufficiente che il potenziale ricorrente percepisca l’esistenza del provvedimento, i suoi elementi essenziali e gli aspetti dai quali risulti evidente la lesione concreta e attuale della propria sfera giuridica. Diversamente, la piena conoscenza integrale dell’atto svuoterebbe di funzione il rimedio dei motivi aggiunti.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e, comunque, irricevibile per tardività. Le censure relative alla legittimità dell’esclusione e alla valutazione tecnica della domanda non sono state esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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