Cassazione Penale, Sentenza n. 30129/2025 del 02/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare il decreto che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per tre anni, ritenendo il ricorrente socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4, lett. b) d.lgs. n. 159/2011 in relazione a indizi per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione dell'art. 10 d.lgs. 159/2011 per ritardo della Corte di appello rispetto al termine di 30 giorni; 2) violazione del principio ne bis in idem perché le misure di prevenzione avrebbero natura penale e si riferirebbero a fatti già oggetto di misure cautelari personali; 3) carenza di elementi per ritenere l'appartenenza a un'associazione dedita al narcotraffico e limitatezza dei rapporti con i membri del sodalizio; 4) mancanza del requisito dell'attualità della pericolosità, dato che la Corte avrebbe fondato la sua valutazione su un unico incontro del ricorrente con Scipione Vincenzo, senza adeguata verifica della posizione di quest'ultimo né delle condizioni di vita attuali del ricorrente; 5) genericità delle prescrizioni imposte (obbligo di rispettare le leggi, non associarsi abitualmente, divieto di partecipare a pubbliche riunioni); 6) vizio di motivazione rispetto al divieto di partecipare a pubbliche riunioni; 7) censura della condanna alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi (1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°). In particolare: il primo motivo è inammissibile perché i termini previsti per decidere nel procedimento di prevenzione sono ordinatori e non producono di per sé nullità o inefficacia; il secondo è infondato perché le misure di prevenzione hanno natura non penale e il principio del ne bis in idem non si applica tra procedimento penale e procedimento di prevenzione; il terzo è inammissibile perché non risulta una motivazione assente o meramente apparente sul punto dedotto. Il motivo fondato è il quarto: la Corte ha ritenuto che la Corte di appello non abbia adeguatamente valutato l'attualità della pericolosità del ricorrente, avendo fondato la persistenza della pericolosità su un generico incontro con Scipione senza chiarire se costui abbia precedenti o carichi pendenti, senza verificare elementi concreti successivi alla detenzione e senza esaminare le attuali condizioni di vita del ricorrente. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio che valuti, applicando i principi indicati dalla Cassazione, la persistenza della pericolosità sociale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. b)
Definisce il presupposto di pericolosità sociale che legittima l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che occorra valutare la persistenza di tale condizione, in particolare quando siano intercorsi tempi e periodi detentivi.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10
Il termine per la pronuncia del giudice di appello richiamato dal ricorrente è stato considerato di natura ordinatoria (non perentoria) e la sua violazione non comporta automaticamente nullità o inefficacia del provvedimento.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma sostanziale sul traffico di sostanze stupefacenti: i riferimenti agli indizi relativi a questo reato sono stati utilizzati come base fattuale per la valutazione della pericolosità.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12
Richiamata in relazione alla giurisprudenza consolidata sulle misure di prevenzione; la Corte evidenzia la necessità di valutazioni concrete sulla persistenza della pericolosità.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 15
Richiamata per i profili di valutazione della pericolosità dopo lo stato di detenzione e per l'obbligo del giudice di valutare la persistenza della pericolosità al momento dell'esecuzione della misura.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 2
Citato come esempio di norma che prevede un termine perentorio a pena di inefficacia per misure patrimoniali, a differenza dei termini ordinatori nel procedimento personale.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 6
Analogamente all'art. 24, richiamato per sottolineare che il legislatore ha esplicitamente previsto termini perentori solo in alcuni settori (patrimoniali), confermando la natura ordinatoria di altri termini procedurali.
Massime di principio
- Le corti devono valutare l'attualità della pericolosità sociale in concreto: la mera esistenza di fatti precedenti o di un incontro sporadico non è sufficiente senza specifici elementi che dimostrino persistenza del rischio.
- Lo stato di detenzione non è neutro: quando tra i fatti fondanti la misura e la decisione vi sia un periodo detentivo, il giudice ha un onere motivazionale supplementare per spiegare perché la pericolosità rimanga immutata.
- Le misure di prevenzione personali non hanno natura sostanzialmente penale ai fini del divieto di ne bis in idem rispetto al procedimento penale; pertanto il ricorso a misure preventive non è automaticamente ostacolato da precedenti procedure penali sugli stessi fatti.
- I termini processuali previsti dalla normativa sulle misure di prevenzione sono, salvo espressa previsione di perentorietà, di natura ordinatoria: la loro violazione non comporta di per sé nullità del provvedimento.
- Una motivazione che si fonda su mere affermazioni generiche o su presunzioni prive di riscontri concreti può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio.
- Le prescrizioni imposte con la misura devono essere sufficientemente specifiche; contestazioni sulla genericità possono essere valutate, ma non sempre portano all'annullamento se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la necessità delle limitazioni.
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