Cassazione Penale, Ordinanza n. 07434/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il provvedimento impugnato aveva invece concesso la detenzione domiciliare, valorizzando gli esiti della relazione dell'equipe trattamentale, una buona adesione al trattamento e l'avvio di una revisione critica, ma aveva ritenuto non ancora maturi i presupposti per l'affidamento in prova, richiamando la non ancora consolidata esperienza dei permessi premio e il principio di gradualità nell'accesso ai benefici. Il ricorso deduceva contraddittorietà della motivazione, perché il Tribunale, pur dichiarando di voler favorire il reinserimento sociale, aveva applicato una misura alternativa che non consentiva alcuna socialità né la prosecuzione del lavoro svolto in carcere. La Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, a fronte di una motivazione ritenuta adeguata e coerente con il principio per cui il giudice di sorveglianza può richiedere un ulteriore periodo di osservazione e ulteriori esperienze premiali prima di concedere misure alternative più ampie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse adeguata e non contraddittoria, poiché il Tribunale di sorveglianza poteva legittimamente applicare il criterio di gradualità e subordinare l'ammissione all'affidamento in prova a un ulteriore periodo di osservazione e a ulteriori esperienze premiali. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente come misura alternativa richiesta dal condannato, rispetto alla quale il giudice di sorveglianza può valutare la necessità di un percorso graduale prima della concessione.
Richiamato implicitamente come misura alternativa già concessa in forma di detenzione domiciliare, distinta dall'affidamento in prova.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza può legittimamente negare l'affidamento in prova anche in presenza di elementi positivi nel percorso trattamentale, quando ritenga necessario un ulteriore periodo di osservazione e di sperimentazione del comportamento del detenuto.
- Il principio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari consente di concedere una misura meno ampia, come la detenzione domiciliare, senza che ciò implichi contraddittorietà della motivazione se il giudice ritenga non ancora consolidata l'idoneità del soggetto a rispettare prescrizioni più gravose.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della dedotta illogicità o contraddittorietà della motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito delle risultanze trattamentali e delle scelte discrezionali del giudice di sorveglianza.
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