Cassazione Penale, Sentenza n. 22423/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gaziano impugnava due ordinanze cautelari che gli hanno applicato congiuntamente gli arresti domiciliari e la sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per un anno. La prima ordinanza contestava tre ipotesi di corruzione funzionale (art. 318 c.p.) per aver chiesto/ottenuto denaro da titolari di ditte private in cambio dell'indirizzamento di pazienti per l'acquisto di dispositivi ortopedici a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La seconda ordinanza contestava una ipotesi di corruzione propria (artt. 319 e 321 c.p.) per aver ricevuto da Giuseppe Nicoletti denaro in cambio del rilascio di certificazioni mediche senza visite. Con ricorso per cassazione per saltum ex art. 311 c.p.p. il ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 64 e 65 c.p.p. perché l'interrogatorio non sarebbe stato preceduto dall'enunciazione degli elementi a carico e dal deposito delle dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato (violazione del diritto di difesa); (ii) violazione degli artt. 266, 267 e 271 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto utilizzabili intercettazioni e altre risultanze nonostante, a suo dire, mancassero indizi di reato e le condotte fossero al più deontologiche/privatistiche; (iii) violazione degli artt. 63, 64, 267 e 271 c.p.p. per l'utilizzabilità di intercettazioni fondate su dichiarazioni auto- e etero-accusatorie rese da soggetti che avrebbero dovuto esser sentiti con le garanzie da indagati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 311 comma 2 c.p.p., il ricorso per cassazione per provvedimenti cautelari può essere proposto soltanto per violazione di legge e non per questioni che richiedono accertamenti di fatto o valutazioni sulla motivazione. I motivi proposti dal ricorrente sono stati qualificati come deducenti valutazioni di fatto e vizi di motivazione, dunque estranei al sindacato di legittimità in sede di cassazione per saltum. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio; nella sentenza è solo indicata come titolo della misura applicata dal GIP
Contestata come corruzione funzionale per il medico che indirizzava pazienti verso ditte private; la Corte non si è pronunciata sul merito della fattispecie, ma solo sull'inammissibilità del ricorso
Contestata come corruzione propria rispetto alle dazioni ricevute da soggetti terzi; anche qui la Corte si è limitata a ragioni procedurali senza esprimersi sul fondamento penale
art. 311 cod. proc. pen. (comma 2)
Interpretazione chiave della sentenza: il ricorso diretto in cassazione per provvedimenti cautelari è ammesso solo per questioni di diritto (violazione di legge); questioni che richiedono accertamento di fatto o sindacato sulla motivazione sono inammissibili
Rinvocate dal ricorrente in relazione all'enunciazione degli elementi a carico e al deposito degli atti prima dell'interrogatorio; la Corte ha ritenuto la questione sostanzialmente come richiesta di valutazione fattuale e non come pura questione di diritto
artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen.
Norme riguardanti l'utilizzabilità delle intercettazioni e delle risultanze: il ricorrente le deduceva per censurare la valutazione del GIP; la Corte ha ritenuto che tali censure implicassero valutazioni di fatto/motivazionali inammissibili in cassazione per saltum
artt. 63, 64, 267, 271 cod. proc. pen.
Richiamate per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni auto/etero-accusatorie e l'eventuale carenza delle garanzie procedurali; la Corte ha considerato la questione come connessa a valutazioni probatorie/fattuali non sindacabili in questa sede
art. 24 Cost.
Diritto di difesa evocato dal ricorrente; la Corte non ha esaminato la presunta lesione nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di garanzie processuali e diritto alla giusta difesa; non valutato nel merito per inammissibilità del ricorso
Corte cost. 24 giugno 1997, n. 192
Richiamata dal ricorrente quale principio secondo cui, con l'ordinanza cautelare, devono essere depositati gli atti a sostegno per garantire la difesa; la Cassazione ha ritenuto la censura come implicante valutazione di fatto/motivazionale
Norma applicata per condannare il ricorrente al versamento di somme alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese, a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione 'per saltum' contro misure cautelari (art. 311 c.p.p.) è ammesso soltanto per questioni di diritto; censure che richiedono accertamenti di fatto o sindacato sulla motivazione sono inammissibili
- Le doglianze relative alla valutazione delle intercettazioni, alla portata probatoria di dichiarazioni di terzi o alla motivazione del GIP vanno formulate in modo da evidenziare un concreto e specifico vizio di diritto (nullità, violazione formale di norma) piuttosto che come contestazione del peso o dell'interpretazione dei fatti
- Se si contesta il mancato deposito di atti o il pregiudizio dell'interrogatorio, è preferibile chiedere rimedi e provvedimenti immediati nel rito cautelare o in sede di merito (appello o istanze al GIP) piuttosto che un ricorso per cassazione che potrebbe essere dichiarato inammissibile perché inerente valutazioni fattuali
- Per impugnare l'utilizzabilità di intercettazioni o dichiarazioni auto/etero-accusatorie è utile far emergere vizi formali o di diritto (es. assenza dell'autorizzazione, nullità del decreto, mancato rispetto delle garanzie procedurali) piuttosto che limitarsi a sostenere l'inesistenza di indizi o la diversa valutazione della prova
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato a spese e a somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); valutare pertanto la fondatezza processuale delle censure prima di proporre il gravame
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