Cassazione Penale, Ordinanza n. 04598/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo un solo motivo: ha lamentato l'erronea applicazione della legge processuale e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, ha contestato l'ordine con cui la corte territoriale aveva applicato le riduzioni di pena per le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. e per la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che la sequenza della diminuzione fosse giuridicamente scorretta. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché pretendeva una diversa graduazione della pena, materia rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e comunque non ha ravvisato né arbitrio né illogicità né illegalità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla pena non è stata riformata; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse soltanto a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, preclusa in sede di legittimità quando la pena non sia illegale e la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione e graduazione da parte del giudice di merito; la loro applicazione non può essere sindacata in cassazione per ottenere una diversa modulazione della pena, salvo illegalità o manifesta illogicità.
La diminuzione per la circostanza attenuante comune è questione di quantificazione della pena rimessa al giudice di merito e non è censurabile come mera richiesta di ricalcolo del trattamento sanzionatorio.
La commisurazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di determinazione della pena, nel quadro della discrezionalità del giudice di merito.
La graduazione della pena deve essere effettuata in aderenza ai criteri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione della congruità della pena se la quantificazione non sia frutto di arbitrio, di manifeste illogicità o dell'applicazione di una pena illegale.
- La critica al solo ordine di applicazione delle riduzioni di pena è inammissibile quando, sostanzialmente, mira a ottenere un diverso risultato sanzionatorio senza indicare un errore di diritto decisivo o un vizio logico rilevante.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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