Cassazione Civile, Ordinanza n. 13395/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della locatrice di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente arrecati dal conduttore a un immobile locato e adibito a farmacia, al momento della riconsegna. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la decisione è stata riformata parzialmente, con condanna del conduttore al risarcimento per il mancato ripristino, in particolare, del controsoffitto, della parete divisoria, dell'impianto elettrico e della serranda esterna, oltre al danno da mancato godimento per l'esecuzione dei lavori. Il conduttore ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: 1) motivazione apparente/perplessa sulle condizioni dell'immobile; 2) violazione dei criteri ermeneutici nella lettura della clausola contrattuale sull'"ottimo stato locativo"; 3) omesso esame dei fatti relativi a controsoffitto e parete divisoria; 4) omesso esame dei fatti relativi all'impianto elettrico; 5) omesso esame dei fatti relativi alla serranda e attendibilità delle prove testimoniali; 6) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. e non contestazione in relazione a natura e quantum dei danni, con riferimento a fatture e relazione tecnica; 7) omesso esame dei fatti relativi alla data dei lavori e al nesso con i danni; 8) omesso esame e difetto di motivazione sulla liquidazione del danno da serranda, quantificato sulla base di un preventivo di spesa; 9) motivazione apparente sulla condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi sette motivi, ritenendo che essi non colpissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, che spesso si risolvessero in una diversa lettura delle prove o in censure generiche, e che fossero comunque costruiti in modo non conforme ai canoni del ricorso per cassazione. Ha invece accolto l'ottavo motivo, rilevando che la liquidazione equitativa del danno relativo alla serranda esterna era stata compiuta in modo apodittico, usando un preventivo di spesa senza un adeguato vaglio probatorio né l'indicazione dei criteri seguiti, in violazione dei principi sul ricorso all'art. 1226 c.c. Il nono motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al capo concernente la liquidazione del danno da serranda e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama la distinzione tra stato manutentivo e stato locativo dell'immobile locato, per chiarire che l'idoneità all'uso pattuito può sussistere anche senza uno stato manutentivo ottimale di tutte le componenti.
La censura interpretativa è dichiarata inammissibile perché il ricorrente non indica specificamente quale elemento testuale della clausola contrattuale avrebbe imposto una diversa interpretazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ma le doglianze sul vizio motivazionale sono ritenute inammissibili o infondate salvo il capo sul quantum della serranda.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come parametro per le censure di motivazione apparente o mancante; la Corte ribadisce che il vizio va dedotto sulla base del contenuto intrinseco della motivazione, non tramite elementi esterni.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito di sufficienza e chiarezza della motivazione.
La doglianza sulla non contestazione è ritenuta generica e non pertinente; la Corte distingue tra fatti primari e fatti secondari e osserva che la posizione processuale del ricorrente non integra una specifica contestazione utile.
Richiamato per affermare che la consulenza di parte può essere valorizzata come argomento di prova e che la valutazione del materiale istruttorio non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
Il criterio equitativo è ammissibile solo se certa l'esistenza del danno e se la sua precisa determinazione sia impossibile o molto difficile; il giudice deve comunque vagliare le prove raccolte e indicare, almeno sommariamente, i criteri della liquidazione.
L'assorbimento del nono motivo discende dalla cassazione del capo principale impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, assertivamente chiara e diretta alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si fondi su una lettura incerta, ipotetica o solo alternativa della motivazione.
- La deduzione del vizio di motivazione apparente o omessa non può basarsi su elementi estrinseci alla sentenza, ma deve colpire il contenuto intrinseco del ragionamento decisorio.
- La denuncia di omesso esame di fatti decisivi è ammissibile solo se il ricorrente individua fatti storici, principali o secondari, realmente decisivi e non si limita a contrapporre una diversa valutazione delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sulla valutazione del materiale istruttorio in un vizio di omesso esame, salvo i ristretti limiti delle violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.
- L'interpretazione del contratto può essere censurata in cassazione solo indicando in modo puntuale quale criterio ermeneutico sia stato violato o quale elemento testuale renda erronea la lettura del giudice di merito; non basta opporre una lettura diversa della clausola.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. richiede che il danno sia certo nell'an e che la quantificazione sia obiettivamente difficile; il giudice deve utilizzare le risultanze istruttorie disponibili e spiegare, anche sinteticamente, i criteri adottati per pervenire alla somma liquidata.
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