Cassazione Penale, Sentenza n. 23288/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per riciclaggio. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 512 c.p.p. e vizio di motivazione per l'acquisizione, in forma cartolare, della testimonianza di Metardoni senza ricerche adeguate; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 110, 648-bis c.p.) sulla mancata esclusione della responsabilità per riciclaggio (contestando la valutazione degli indizi: breve permanenza in officina, assenza di fuga, collaboratori non indagati); (iii) errore nel non riconoscere il tentativo (art. 56 c.p.) anziché il consumato reato; (iv) mancata applicazione dell'attenuante prevista dal comma 3 dell'art. 648-bis in ragione del riconoscimento di circostanze attenuanti e della valutazione della pena del reato presupposto; (v) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. per decisione immediata dopo il rigetto del concordato senza discussione; (vi) dubbio di costituzionalità sul divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (a) le ricerche per reperire il teste Metardoni erano ampie e accurate, legittimando l'acquisizione cartolare delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; (b) non è consentita alla Corte di cassazione una rivalutazione di merito della capacità probatoria degli elementi raccolti; la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato la presenza del ricorrente nell'officina dove era stata apposta la targa riconducibile al figlio e la circostanza che i collaboratori non avrebbero consentito l'accesso senza il titolare, non è manifestamente illogica; (c) la giurisprudenza consolidata considera la manomissione/alterazione di elementi identificativi (targa) come condotta consumativa del reato di riciclaggio poiché ostacola l'accertamento della provenienza del bene; (d) l'attenuante del comma 3 dell'art. 648-bis non è stata riconosciuta in concreto (oltre che la recidiva era stata ritenuta preclusa per la prima impugnazione), per cui il rilievo costituzionale è inammissibile; (e) il procedimento cartolare è stato svolto correttamente e non è stata violata la partecipazione delle parti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Consente l'acquisizione delle dichiarazioni di testimoni assenti nella dimensione cartolare solo dopo ricerche accurate per tentare il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che le ricerche fossero state ampie ed esaurienti nel caso concreto
Disciplina il reato di riciclaggio: la Corte ha interpretato che la manomissione di elementi identificativi del veicolo (es. targa) integra il delitto in quanto ostacola l'accertamento della provenienza del bene
Principio della responsabilità per concorso di persone nel reato; la sentenza ha ritenuto provato il concorso del ricorrente con altri soggetti nella condotta di riciclaggio
Disciplina il tentativo: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza che la condotta fosse soltanto tentata, richiamando la giurisprudenza che considera idonea a consumare il reato la modifica di elementi identificativi
Previsione di attenuanti generiche: la Corte d'appello aveva valutato le attenuanti ma non ha ritenuto sussistenti condizioni tali da applicare l'attenuante speciale prevista dall'art. 648-bis, comma 3, o da qualificare il fatto come di lieve entità
Norma sul rito e sulla discussione delle parti nel procedimento: la Corte ha ritenuto che il procedimento cartolare e le conclusioni scritte delle parti (incluso il parere scritto del P.M.) avevano assicurato il contraddittorio
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000
Massime di principio
- La testimonianza di un teste assente può essere acquisita in forma cartolare solo dopo ricerche ampie e documentate per reperire il teste; la Corte verificherà la concretezza delle ricerche effettuate
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla prova: può sindacare la logicità e la coerenza della motivazione, non la valutazione di fatto degli indizi
- La manomissione o sostituzione di elementi identificativi di un bene (es. targa, telaio) è qualificata dalla giurisprudenza come condotta consumativa di riciclaggio se ostacola l'accertamento della provenienza illecita
- Perché sia riconosciuto il tentativo occorre che la condotta non abbia raggiunto l'idoneità a realizzare l'evento tipico; l'apposizione di una targa falsa su un veicolo è spesso considerata idonea a consumare il reato
- Le attenuanti speciali previste per taluni reati possono essere precluse o escluse se emergono elementi come la recidiva o la non configurabilità del fatto come di lieve entità; il giudice deve motivare esplicitamente tali valutazioni
- Nei riti 'cartolari' il contraddittorio può ritenersi valido se le parti e il P.M. hanno prodotto e formalizzato per iscritto le loro conclusioni; l'assenza di discussione orale non determina automaticamente nullità se il contraddittorio è stato garantito per iscritto
- I dubbi di costituzionalità sollevati in cassazione sono inammissibili se si fondano su riconoscimenti di fatto che il ricorrente non ha ottenuto in sede di merito
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