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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23288/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per riciclaggio. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 512 c.p.p. e vizio di motivazione per l'acquisizione, in forma cartolare, della testimonianza di Metardoni senza ricerche adeguate; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 110, 648-bis c.p.) sulla mancata esclusione della responsabilità per riciclaggio (contestando la valutazione degli indizi: breve permanenza in officina, assenza di fuga, collaboratori non indagati); (iii) errore nel non riconoscere il tentativo (art. 56 c.p.) anziché il consumato reato; (iv) mancata applicazione dell'attenuante prevista dal comma 3 dell'art. 648-bis in ragione del riconoscimento di circostanze attenuanti e della valutazione della pena del reato presupposto; (v) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. per decisione immediata dopo il rigetto del concordato senza discussione; (vi) dubbio di costituzionalità sul divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (a) le ricerche per reperire il teste Metardoni erano ampie e accurate, legittimando l'acquisizione cartolare delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; (b) non è consentita alla Corte di cassazione una rivalutazione di merito della capacità probatoria degli elementi raccolti; la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato la presenza del ricorrente nell'officina dove era stata apposta la targa riconducibile al figlio e la circostanza che i collaboratori non avrebbero consentito l'accesso senza il titolare, non è manifestamente illogica; (c) la giurisprudenza consolidata considera la manomissione/alterazione di elementi identificativi (targa) come condotta consumativa del reato di riciclaggio poiché ostacola l'accertamento della provenienza del bene; (d) l'attenuante del comma 3 dell'art. 648-bis non è stata riconosciuta in concreto (oltre che la recidiva era stata ritenuta preclusa per la prima impugnazione), per cui il rilievo costituzionale è inammissibile; (e) il procedimento cartolare è stato svolto correttamente e non è stata violata la partecipazione delle parti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione delle dichiarazioni di testimoni assenti nella dimensione cartolare solo dopo ricerche accurate per tentare il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che le ricerche fossero state ampie ed esaurienti nel caso concreto

  • art. 648-bis cod. pen.

    Disciplina il reato di riciclaggio: la Corte ha interpretato che la manomissione di elementi identificativi del veicolo (es. targa) integra il delitto in quanto ostacola l'accertamento della provenienza del bene

  • art. 110 cod. pen.

    Principio della responsabilità per concorso di persone nel reato; la sentenza ha ritenuto provato il concorso del ricorrente con altri soggetti nella condotta di riciclaggio

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo: la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza che la condotta fosse soltanto tentata, richiamando la giurisprudenza che considera idonea a consumare il reato la modifica di elementi identificativi

  • art. 62 n. 4) cod. pen.

    Previsione di attenuanti generiche: la Corte d'appello aveva valutato le attenuanti ma non ha ritenuto sussistenti condizioni tali da applicare l'attenuante speciale prevista dall'art. 648-bis, comma 3, o da qualificare il fatto come di lieve entità

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul rito e sulla discussione delle parti nel procedimento: la Corte ha ritenuto che il procedimento cartolare e le conclusioni scritte delle parti (incluso il parere scritto del P.M.) avevano assicurato il contraddittorio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • La testimonianza di un teste assente può essere acquisita in forma cartolare solo dopo ricerche ampie e documentate per reperire il teste; la Corte verificherà la concretezza delle ricerche effettuate
  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla prova: può sindacare la logicità e la coerenza della motivazione, non la valutazione di fatto degli indizi
  • La manomissione o sostituzione di elementi identificativi di un bene (es. targa, telaio) è qualificata dalla giurisprudenza come condotta consumativa di riciclaggio se ostacola l'accertamento della provenienza illecita
  • Perché sia riconosciuto il tentativo occorre che la condotta non abbia raggiunto l'idoneità a realizzare l'evento tipico; l'apposizione di una targa falsa su un veicolo è spesso considerata idonea a consumare il reato
  • Le attenuanti speciali previste per taluni reati possono essere precluse o escluse se emergono elementi come la recidiva o la non configurabilità del fatto come di lieve entità; il giudice deve motivare esplicitamente tali valutazioni
  • Nei riti 'cartolari' il contraddittorio può ritenersi valido se le parti e il P.M. hanno prodotto e formalizzato per iscritto le loro conclusioni; l'assenza di discussione orale non determina automaticamente nullità se il contraddittorio è stato garantito per iscritto
  • I dubbi di costituzionalità sollevati in cassazione sono inammissibili se si fondano su riconoscimenti di fatto che il ricorrente non ha ottenuto in sede di merito

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