Cassazione Civile, Ordinanza n. 27687/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la costruzione di un fabbricato destinato a edilizia residenziale pubblica con alcuni fondi commerciali, sistemazioni esterne e opere di urbanizzazione. Il tribunale aveva condannato la stazione appaltante a pagare all’appaltatore somme per opere eseguite e non pagate e per oneri di sicurezza. In appello, la corte territoriale: ha ritenuto legittima la risoluzione del contratto deliberata dalla committente per grave inadempimento dell’appaltatore; ha rinviato la causa per quantificare il compenso dovuto per le lavorazioni eseguite fino alla risoluzione e i danni subiti dalla committente; ha inoltre considerato tardive o inammissibili varie riserve dell’appaltatore relative a sospensioni dei lavori e a maggiori oneri/mancato utile. L’appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 24 d.m. n. 145/2000, sostenendo che la prima sospensione dei lavori dipendesse da un errore progettuale della committente e quindi fosse una sospensione illegittima ex art. 25, non soggetta a diffida preliminare; 2) violazione dell’art. 31 d.m. 145/2000 e dell’art. 165 d.P.R. 554/1999, sostenendo la tempestività delle riserve formulate anche dopo la mancata ripresa della contabilità e comunque riproposte nello stato finale; 3) illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto, perché la mancata prosecuzione dei lavori sarebbe dipesa da criticità di sicurezza del cantiere, dalla perdita della fogna e dalla presenza di acqua nello scavo, con necessità di palificazione non accolta dalla direzione lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. In particolare, la doglianza sulla natura della sospensione, quella sulla tempestività delle riserve e quella sulla legittimità della risoluzione contrattuale richiedevano tutte una rivalutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di causa. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La diffida ivi prevista rileva nel caso di sospensione legittima dei lavori; la sua disciplina non può essere invocata per ottenere in cassazione una diversa ricostruzione della causa della sospensione, quando la censura investe il merito.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina della sospensione illegittima; la Corte non entra nel merito della qualificazione della sospensione perché la censura tende a rivalutare i fatti.
La doglianza sulla tempestività delle riserve è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché fondata su una diversa lettura delle risultanze di causa.
art. 165 d.P.R. 554/1999
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contabilità lavori e alla formulazione delle riserve; la relativa censura è stata qualificata come richiesta di riesame del merito.
Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando si denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta; l’erronea ricostruzione della fattispecie concreta appartiene invece al merito. Inoltre, nel caso concreto non risultava un vizio motivazionale idoneamente veicolato.
art. 65 ord. giud.
Richiamato per ribadire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, limitata all’uniforme interpretazione della legge.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale di legittimità.
È dato atto che non sono state depositate memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l’erronea individuazione della norma applicabile o la sua errata interpretazione; se invece si chiede una diversa valutazione delle prove o dei fatti accertati, la censura è inammissibile perché attiene al merito.
- Le doglianze che, sotto l’apparente veste di violazione di legge, richiedono una nuova ricostruzione della causa della sospensione dei lavori, della tempestività delle riserve o della legittimità della risoluzione contrattuale non sono scrutinabili in cassazione quando il giudice di merito abbia già esaminato i fatti con motivazione coerente e priva di contraddizioni.
- La distinzione tra errore di diritto ed errore di fatto passa per il contenuto concreto della censura: se il ricorrente contesta le risultanze istruttorie e non la portata astratta della norma, il motivo non integra un vero vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura della documentazione di cantiere, delle riserve e degli ordini di servizio.
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