Cassazione Penale, Sentenza n. 29394/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con decisione confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. La vicenda riguarda la violazione dei contenuti del foglio di via emesso dal Questore: secondo la sentenza di merito, il provvedimento era stato notificato e l'interessato sarebbe rientrato nel territorio di Messina in violazione del divieto. Nel ricorso si deduceva, in modo promiscuo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: si contestava la composizione del fascicolo per il dibattimento, assumendo che nell'udienza predibattimentale fosse stato erroneamente acquisito l'intero fascicolo contenente la comunicazione di notizia di reato e che la difesa avesse tempestivamente reagito in dibattimento, senza alcun consenso implicito all'acquisizione; si lamentava inoltre l'omesso esame dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità delle doglianze. Ha rilevato che la parte ricorrente si era limitata ad evocare ipotetici vizi del procedimento probatorio, senza confrontarsi efficacemente con il dato decisivo della sentenza impugnata, cioè che la prova del reato era essenzialmente documentale (notifica del provvedimento del Questore e constatazione della presenza sul territorio vietato) e senza spiegare in che modo l'eventuale esame dell'imputato avrebbe potuto incidere sulla decisione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
viene richiamato come base normativa del reato di violazione dei contenuti del foglio di via del Questore
è indicato come riferimento temporale/processuale rispetto al quale la questione sulla composizione del fascicolo per il dibattimento è stata ritenuta tardiva dalla Corte d'appello
è richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando si limita a prospettare vizi processuali o motivazionali in modo astratto, senza una concreta controdeduzione rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito fonda l'affermazione di responsabilità su prova essenzialmente documentale e su una diretta constatazione fattuale, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tali elementi; la mera riproposizione di censure sul fascicolo o sull'acquisizione degli atti non è sufficiente.
- La deduzione dell'omesso esame dell'imputato non è autosufficiente se il ricorrente non indica quale specifica utilità difensiva avrebbe potuto derivarne rispetto a una prova già compiutamente documentata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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