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Sentenza

Sentenza n. 1612/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 2 aprile 2024, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del precedente divieto di detenzione di armi adottato nel 2016. Il diniego era motivato sul rilievo che la remissione della querela relativa al reato di minaccia non eliminasse la materialità dei fatti, producendo effetti soltanto sul piano processuale. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., il difetto di motivazione, nonché eccesso di potere per manifesta ingiustizia e illogicità. Il ricorrente ha evidenziato l’assenza di condanna, la mancata integrazione delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., il decorso di circa sette anni dai fatti e la sostanziale riproduzione della motivazione già posta a fondamento di un precedente diniego del 2019. L’amministrazione ha sostenuto la legittimità dell’atto, richiamando un’istruttoria dalla quale emergevano dissidi familiari e una situazione di litigiosità per motivi ereditari, ritenuti indicativi di una persistente inaffidabilità e del rischio di abuso dell’arma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego per vizio motivazionale. Ha premesso che il porto d’armi e la detenzione autorizzata di armi non costituiscono diritti assoluti e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità, di natura preventiva e prognostica, nel valutare l’affidabilità dell’interessato e il rischio di abuso. Tale valutazione può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale e non richiede la prova della responsabilità penale, ma deve essere sorretta da elementi concreti, da un attendibile giudizio probabilistico e da una motivazione congrua e non irrazionale. Nel caso concreto, tuttavia, l’amministrazione aveva riproposto nel 2024 la stessa motivazione già utilizzata nel 2019, senza spiegare perché, nonostante il considerevole tempo trascorso dai fatti e l’assenza di ulteriori eventi o sopravvenienze rilevanti, permanesse attualmente il giudizio di pericolosità. L’annullamento è stato disposto senza precludere il riesercizio del potere, previa apposita istruttoria e nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Disciplinano i presupposti delle licenze di pubblica sicurezza in materia di armi e consentono una valutazione dell’affidabilità del soggetto e del rischio di abuso.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato per evidenziare che l’autorizzazione di polizia costituisce una deroga al generale divieto di portare armi.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    È richiamato quale fondamento del divieto generale di detenzione o porto di armi, rispetto al quale l’autorizzazione costituisce eccezione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi e il diniego di revoca hanno natura cautelare e preventiva: l’autorità di pubblica sicurezza può fondarli anche su fatti privi di rilevanza penale o non definitivamente accertati, purché tali elementi siano concreti, non meramente aleatori e idonei a sostenere una prognosi attendibile di possibile abuso dell’arma.
  • La valutazione dell’affidabilità del detentore di armi è ampiamente discrezionale e non richiede il grado di certezza proprio dell’accertamento della responsabilità penale; deve tuttavia risultare da una motivazione congrua, non irrazionale e coerente con gli elementi istruttori acquisiti.
  • Quando l’amministrazione riesamina, dopo un significativo intervallo temporale, la richiesta di revoca di un divieto di detenzione di armi, non può limitarsi a riprodurre la motivazione del precedente diniego: deve spiegare, alla luce del tempo trascorso e dell’eventuale assenza di nuovi episodi, le ragioni attuali della permanenza del giudizio di pericolosità.
  • L’annullamento giurisdizionale di un diniego di revoca del divieto di detenzione di armi per difetto di motivazione non attribuisce automaticamente il titolo autorizzatorio, ma impone all’amministrazione di riesercitare il potere mediante un’istruttoria aggiornata e una motivazione conforme ai rilievi della sentenza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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