Ordinanza n. 8921/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo conforme a legge la richiesta del difensore. Ha disposto la rettifica del dispositivo del decreto di pagamento, precisando che la somma complessiva di euro 1.417,00 per onorari, diritti e spese è dovuta oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CAP dovuti per legge. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Atto impugnato: Decreto di pagamento relativo al compenso per il patrocinio a spese dello Stato, nella parte in cui non indicava le spese generali forfettarie
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore ha chiesto la correzione del decreto di pagamento n. 708/2026, sostenendo che, in esecuzione del provvedimento, aveva emesso una fattura comprendente le spese generali nella misura forfettaria del 15% del compenso liquidato. La Segreteria Generale del TAR, previo concerto con la Ragioneria, aveva invece rilevato che la liquidazione non includeva tali spese, sicché esse avrebbero dovuto essere espunte dalla fattura. L'istante ha dedotto che l'omessa menzione delle spese generali nel decreto costituisse un errore materiale, chiedendo la rettifica del dispositivo mediante espressa indicazione del diritto alle spese generali del 15%, oltre IVA e CAP.
Norme richiamate
Prevede gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 103, commi 1 e 15, d.l. n. 34/2020
Richiamato nel giudizio presupposto relativo alla domanda di emersione del lavoro irregolare, senza incidere direttamente sulla decisione di correzione del decreto di pagamento.
art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012
Richiamato nel giudizio presupposto quale fondamento della domanda subordinata di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
Massime di principio
- Quando un decreto di pagamento relativo al patrocinio a spese dello Stato omette, per errore materiale, l'indicazione delle spese generali spettanti al difensore, il giudice può correggerne il dispositivo precisando che il compenso liquidato è dovuto oltre alle spese generali forfettarie del 15%, nonché IVA e CAP dovuti per legge.
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