Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02583/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto solo parzialmente l'istanza proposta nell'interesse dell'interessato: ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 già giudicati con due sentenze della stessa Corte (17/01/2019 e 25/01/2023), rideterminando la pena complessiva, ma ha respinto la richiesta per ulteriori reati definiti con sentenza del 14/07/2020. Con il ricorso per cassazione si deduceva vizio di motivazione e contraddittorietà, sostenendo che non fosse stata valorizzata la sovrapposizione cronologica tra i fatti per i quali la continuazione era stata riconosciuta e quelli esclusi, e che non fosse sufficiente, per negare l'istituto, la sola diversità della componente soggettiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse sostanzialmente a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che l'ordinanza impugnata si fondasse invece su argomenti logici e specifici, tra cui la distanza temporale tra le condotte e la realizzazione in concorso con soggetti differenti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva compiuto un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive, con motivazione logica non sindacabile in cassazione; la doglianza difensiva tendeva invece a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La disposizione è richiamata come titolo dei reati oggetto di unificazione sotto il vincolo della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito quando la decisione del giudice dell'esecuzione si fondi su un'analisi logica e specifica dei fatti, delle modalità esecutive e della loro genesi.
  • La continuazione può essere esclusa quando il provvedimento impugnato valorizzi, in modo coerente, la distanza temporale tra le condotte e la diversità dei concorrenti coinvolti, elementi incompatibili con un unico disegno criminoso.
  • La mera deduzione di una sovrapposizione cronologica tra fatti non è sufficiente a scardinare una motivazione che abbia preso in esame tutti gli indici rilevanti ai fini della continuazione.
  • Il ricorso in cassazione che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.