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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2534/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio di dispositivi elettronici (PC, tablet, smartphone, SIM, ecc.) eseguito nei confronti di Pinuccio Calvi per il reato di accesso abusivo al sistema SDI (artt. 110, 615-ter c.p.). La difesa deduceva: 1) assenza di fumus commissi delicti perché gli accessi sarebbero stati compiuti per attività istituzionale di monitoraggio; 2) violazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità poiché il sequestro, eseguito 5 anni dopo gli accessi, era indiscriminato e riguardava anche dispositivi di familiari e materiale non rilevante; esistenza di alternative meno invasive (acquisizione documentale dal CED o dai dispositivi dei coindagati); 3) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata preventiva indicazione delle modalità di estrazione dei dati, criteri di selezione e termini per la copia forense e la restituzione del materiale non pertinente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione non apparente sui presupposti del fumus commissi delicti (richiamando elementi quali i log di accesso e le comunicazioni tra Calvi e Remotti), e che fosse giustificata la ricerca di tracce dei contatti anche su dispositivi privati. Quanto a pertinenza, adeguatezza e proporzionalità, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di dispositivi contenenti ampia mole di dati purché segua tempestiva copia forense e restituzione del materiale non pertinente; ha dato rilievo al cronoprogramma predisposto e al fatto che alcuni dispositivi erano già stati restituiti. Le censure difensive sono state valutate ma ritenute insufficienti e, in parte, non ammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Ripresa come norma di coordinamento per la partecipazione al reato (concorso di persone) relativamente alle imputazioni contestate.

  • art. 615-ter cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina l'accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, costituente il reato contestato e fondamento della misura cautelare reale sui supporti informatici.

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti e alle modalità della perquisizione e del sequestro di cose informatiche, con riferimento alla necessità di motivare pertinenza e finalità.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma sulla conservazione e acquisizione di dati informatici e sulle misure cautelari reali, richiamata nella critica sulla motivazione del fumus e sull'adeguatezza della misura.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio generale sulle misure cautelari reali e sul loro giustificato ricorso, con riferimento all'obbligo di proporzionalità e adeguatezza.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari reali (sequestro) e sulla restituzione delle cose non pertinenti: la Corte ha richiamato l'esigenza di rapida selezione e restituzione ex post dei dati non pertinenti.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione in materia cautelare reale: ammesso per violazione di legge, inclusa l'assoluta mancanza di motivazione o motivazione apparente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate in ordine ai motivi di impugnazione (violazione di legge e motivazione irrilevante) ed esame della loro ammissibilità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Citato per la formalità della requisitoria scritta del Pubblico ministero in fase di esame del ricorso; rilevanza procedurale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato circa i limiti della motivazione richiesta nel ricorso per cassazione (esposizione dei motivi nei limiti necessari).

Massime di principio

  • Il giudice che dispone o conferma un sequestro di dispositivi informatici deve indicare elementi concreti (log, comunicazioni, fatti di contesto) che giustifichino il fumus commissi delicti; la motivazione è valutata con attenzione ma non deve essere 'perfetta' se risulta congrua e specifica.
  • Il sequestro di dispositivi con ampia mole di dati può essere legittimo se giustificato dall'esigenza probatoria: la valutazione di pertinenza dei dati avviene spesso ex post mediante copia forense, con obbligo di selezione rapida e restituzione della parte non pertinente.
  • La proporzionalità impone che la misura sia il minimo sacrificio necessario, ma non esclude misure invasive quando non vi siano alternative concrete e idonee; l'esistenza di materiali pertinenti su dispositivi di terzi non rende automaticamente inutile il sequestro del materiale dell'indagato se vi sono fondati motivi di ritenere che tracce rilevanti siano in suo possesso.
  • La difesa deve formulare censure precise e confrontarsi con la motivazione del giudice del riesame; censure generiche o non specificamente articolate rischiano di essere dichiarate inammissibili o inefficaci in cassazione.
  • La tempestività nella copia forense e nella restituzione dei dati non pertinenti è essenziale per la tutela della privacy e dell'interesse dell'indagato; in assenza di ritardi o violazioni concrete di termini, il mero timore di intrusività non basta a dichiarare illegittimo il sequestro.
  • Non è sempre possibile delimitare temporalmente la ricerca "a priori": informazioni rilevanti possono emergere prima o dopo il momento del fatto, per cui la selezione "al buio" risulta impraticabile e la ricerca deve poter essere parametrata al contenuto effettivo emerso tramite le attività tecniche.

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