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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32731/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

Il titolare di una ditta individuale ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il suo reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale su istanza del pubblico ministero. La lite nasce dal regime emergenziale introdotto per la pandemia: il ricorrente sosteneva che l'istanza di fallimento presentata dal P.M. fosse improcedibile perché depositata nel periodo in cui l'art. 10 del d.l. n. 23/2020 prevedeva l'improcedibilità dei ricorsi per fallimento, salvo l'eccezione espressa per le sole domande del P.M. corredate da richiesta di misure cautelari o conservative ex art. 15, comma 8, l. fall. Contestava inoltre che la domanda fosse stata validamente reiterata all'udienza del 16 luglio 2020, deducendo anche la violazione delle regole procedimentali di cui all'art. 15 l. fall. Il fallimento controricorrente ha resistito. Il terzo motivo, relativo anche all'art. 2193 c.c., è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi due motivi, affermando che, nel periodo emergenziale, l'istanza di fallimento proposta dal P.M. senza contestuale richiesta di misure cautelari non rientrava nell'eccezione all'improcedibilità e non poteva essere estesa in via analogica; ha inoltre escluso che la domanda potesse considerarsi validamente reiterata all'udienza successiva senza il rispetto del procedimento previsto dall'art. 15 l. fall. Ne è derivata la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il giudizio prefallimentare non poteva essere utilmente proseguito, con revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. Le spese del giudizio di legittimità e del reclamo sono state poste a carico del fallimento.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    norma processuale richiamata come base del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 7 l. fall.

    richiamato dal ricorrente come fondamento dell'istanza di fallimento del pubblico ministero.

  • art. 10 d.l. 8 aprile 2020 n. 23

    nel periodo indicato prevedeva l'improcedibilità dei ricorsi per fallimento depositati durante l'emergenza pandemica; l'eccezione era limitata alle istanze del P.M. accompagnate da richiesta di misure cautelari o conservative.

  • art. 15, comma 8, l. fall.

    costituisce il riferimento normativo della sola eccezione espressa all'improcedibilità, per i ricorsi del P.M. corredati da richiesta di misure cautelari o conservative.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    invocato dal ricorrente con riferimento all'interpretazione delle norme nel tempo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per escludere un'interpretazione analogica in malam partem di una disciplina eccezionale.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    la Corte afferma che è vietata l'interpretazione analogica di una disposizione eccezionale come quella che derogava alla regola dell'improcedibilità.

  • art. 15, commi 1, 2 e 3, l. fall.

    richiamato per affermare che, ove si volesse considerare una nuova istanza, sarebbe stato necessario seguire il procedimento con nuova notifica del ricorso e del decreto di convocazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    titolo del sindacato di legittimità invocato per la violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    base della cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito.

  • art. 2193 c.c.

    menzionato solo nel terzo motivo, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel regime emergenziale pandemico, la regola dell'improcedibilità dei ricorsi per fallimento depositati nel periodo previsto opera anche quando il ricorso sia proposto dal pubblico ministero, salvo la sola eccezione espressamente prevista dalla legge per i ricorsi corredati da richiesta di misure cautelari o conservative.
  • Una disposizione eccezionale che deroga a una regola generale non può essere estesa oltre i casi espressamente contemplati mediante interpretazione analogica, specie quando ciò determinerebbe un effetto sfavorevole per la parte interessata.
  • Se il ricorso per fallimento è improcedibile ab origine, non può essere sanato o eluso dalla mera prosecuzione dell'udienza o da una presunta reiterazione non conforme alle forme previste dalla legge; il giudice deve rilevare d'ufficio l'improcedibilità.
  • L'eventuale nuova proposizione dell'istanza di fallimento dopo il mutamento del quadro normativo impone il rispetto integrale del procedimento previsto dall'articolato fallimentare, inclusa la notifica del nuovo ricorso e del decreto di convocazione alla parte passiva.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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