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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10204/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato aveva chiesto al Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, la revoca della sentenza di condanna divenuta definitiva per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e sostenendo che il rigetto fosse apodittico, poiché non avrebbe considerato la violazione del divieto di bis in idem. La difesa assumeva inoltre una contraddizione interna del provvedimento: da un lato il Tribunale avrebbe riconosciuto che le articolazioni locali della 'ndrangheta sono gerarchicamente collocate rispetto all'unica mafia "regina"; dall'altro non avrebbe tratto la conseguenza che la partecipazione a una cosca locale dovesse valere anche come partecipazione alla 'ndrangheta unitariamente intesa. A sostegno veniva richiamato un precedente di legittimità indicato come conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul bis in idem, perché le condotte associative poste a confronto non erano sovrapponibili sul piano temporale e, soprattutto, riguardavano fatti storici diversi: una condanna concerneva la partecipazione a una locale di 'ndrangheta operante nell'area delle Serre, quale capo della locale di Ariola; l'altra riguardava la partecipazione a un diverso sodalizio operante in provincia di Reggio Calabria, in particolare nella società di Rosarno. La Corte ha valorizzato la diversità di struttura dei sodalizi, dei soggetti apicali e dei partecipi, del territorio di operatività e dell'arco temporale, osservando che la seconda associazione risultava accertata fino al 21 marzo 2011, mentre quella del Tribunale di Vibo Valentia si estendeva anche oltre tale data. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    norma incriminatrice del reato associativo mafioso oggetto della sentenza di condanna definitiva di cui si chiedeva la revoca

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ricorrano profili di colpa

  • art. 587 c.p.p.

    non citato nel testo fornito

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per giustificare la valutazione dei profili di colpa ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem non opera quando le contestazioni riguardano fatti storici diversi, anche se entrambi riferibili a partecipazioni associative mafiose; la verifica non si esaurisce nell'etichetta del sodalizio, ma richiede il confronto tra struttura, partecipi, ruolo dell'imputato, ambito territoriale e periodo di operatività.
  • Per integrare la violazione del ne bis in idem è necessaria una reale sovrapponibilità temporale e fattuale tra le condotte già giudicate e quelle oggetto del nuovo procedimento; la prosecuzione o ripresa dell'attività partecipativa in un tempo successivo giustifica un autonomo giudizio penale.
  • In tema di associazione mafiosa, la diversità dei gruppi criminali, dei loro vertici, dei partecipi e del territorio di operatività consente di ritenere distinti i fatti di reato, anche quando i sodalizi siano riconducibili a una medesima organizzazione criminale di livello superiore.
  • Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione è inammissibile quando la censura si risolve in una contestazione manifestamente infondata del ragionamento del giudice di merito, senza specifica smentita delle circostanze fattuali poste a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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