Cassazione Civile, Ordinanza n. 23807/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce da un giudizio introdotto dall'avvocato per il pagamento di una somma di denaro da parte della compagnia assicuratrice; nel corso del primo grado la compagnia ha pagato l'importo richiesto e il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ponendo le spese a carico dell'assicurazione soccombente e liquidandole in euro 1.369,00, pari al 50% dei minimi tabellari calcolati sullo scaglione di valore indicato nella domanda. L'avvocato ha proposto appello sostenendo che la liquidazione fosse troppo bassa perché il giudice avrebbe dovuto applicare lo scaglione di valore superiore a euro 5.200,00 e considerare anche le fasi di trattazione/istruzione e decisoria. La Corte d'appello ha respinto il gravame. In cassazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, tabella 2, lamentando che la Corte territoriale abbia escluso le fasi istruttoria/trattazione e decisionale nel calcolo delle spese, ritenendo invece che tali fasi si fossero svolte nel processo di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la liquidazione operata dal Tribunale non violava né il principio di soccombenza né i minimi tabellari del D.M. n. 55 del 2014, poiché la somma di euro 2.738,00 corrispondeva alla somma dei valori minimi delle quattro fasi previste dalla tabella per lo scaglione considerato e la riduzione del 50% era stata chiesta dallo stesso ricorrente in ragione della particolare semplicità della causa. Ha inoltre ritenuto corretta la considerazione dell'attività svolta, compresa la fase decisionale in un giudizio definito ex art. 281-sexies c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
Tabella 2 allegata; scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00
Nella liquidazione delle spese il giudice deve rispettare i limiti tabellari minimi e massimi; non esiste un vincolo ai valori medi, e la riduzione degli importi è ammissibile se giustificata dall'attività concretamente svolta e dalla semplicità della causa.
La definizione della causa con sentenza contestuale alla discussione può comportare la contrazione della fase decisionale, ma tale fase può comunque essere considerata ai fini della liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice di merito non è vincolato ai valori medi delle tabelle forensi, ma deve collocare il compenso tra minimo e massimo previsti, potendo discostarsene con adeguata motivazione quando aumenti o riduca ulteriormente gli importi.
- Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla verifica del rispetto del principio di soccombenza e dei limiti tabellari; resta invece riservata al giudice di merito la valutazione della misura del compenso e dell'opportunità di ridurre le spese in relazione alla semplicità della causa e all'attività effettivamente svolta.
- Quando un giudizio si definisce ex art. 281-sexies c.p.c., la fase decisionale può risultare contratta, ma ciò non esclude che essa sia considerata nella liquidazione delle spese se l'attività processuale sostanzialmente svolta lo giustifica.
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