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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12920/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato contestato. Tuttavia, l'unico motivo è stato ritenuto generico e indeterminato: dopo un richiamo astratto ai principi sulla valutazione della prova, il ricorso si è limitato a lamentare che la Corte territoriale non avrebbe considerato le censure svolte nell'atto d'appello, senza però riprodurre o indicare analiticamente tali censure né spiegare in che modo esse sarebbero rimaste inevase. Il ricorso non consentiva quindi di individuare autonomamente le questioni asseritamente trascurate e non conteneva la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre al controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione, richiamata solo per individuare il titolo di reato oggetto di censura.

  • art. 639-bis c.p.

    Norma richiamata unitamente all'art. 633 c.p. per indicare il reato contestato; non è oggetto di autonoma interpretazione nel provvedimento.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la precisa esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda; la mancanza di specificità e di indicazione analitica delle censure rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di omessa considerazione dei motivi di appello è inammissibile se non vengono riprodotte o almeno specificamente indicate le censure asseritamente trascurate, in modo da consentire l'autonoma individuazione delle questioni devolute.
  • Il motivo di ricorso deve contenere una puntuale prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che si intendono sottoporre al controllo di legittimità; non è sufficiente un richiamo generico a principi astratti sulla valutazione della prova.
  • La genericità del motivo, quando impedisce di comprendere quali siano i passaggi decisivi della motivazione censurata e quali questioni siano rimaste senza risposta, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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