Sentenza n. 147/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato: sulla sentenza n. 641/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 28/01/2025, nella procedura iscritta al numero R.G. 16891/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 29/01/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, per complessivi 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 gennaio 2025 e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di pagamento, oltre agli accessori di legge, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando che l'azione era ammissibile e tempestiva, che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine previsto dalla sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il Ministero deve erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di stanziare o allocare le somme e di compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando sia obbligata una pubblica amministrazione.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; tale decorso è stato valorizzato quale presupposto dell'azione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La norma costituisce la base del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per due anni scolastici.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato avente a oggetto una prestazione pecuniaria o fungibile, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se, per inerzia dell'amministrazione, è divenuta impossibile o inutilizzabile la fruizione del beneficio entro il periodo temporale stabilito dal giudicato, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa come causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, ma richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete.
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