Cassazione Civile, Ordinanza n. 18063/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un soggetto che aveva proposto opposizione deducendo: incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze; estinzione della fideiussione prestata a garanzia dell'obbligazione principale per mancata tempestiva azione del creditore ex art. 1957 c.c.; nullità della clausola risolutiva/di confisca inserita nel contratto di leasing posto a base del credito azionato; errore materiale nel calcolo delle somme dovute e erronea valutazione del bene oggetto di leasing. In cassazione l'erede dell'opponente ha dedotto quattro motivi: violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. sulla competenza territoriale; violazione dell'art. 1957 c.c. per l'asserita estinzione della fideiussione e per la mancata approvazione specifica della deroga; violazione dell'art. 1526 c.c. per la pretesa nullità della clausola contrattuale che prevedeva il trattenimento delle rate in caso di risoluzione del leasing; vizio motivazionale per l'asserito errore nel conteggio delle somme e nella valutazione del bene. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, e infondato il terzo, confermando il rigetto dell'opposizione e dell'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva tutte le rationes decidendi sulla competenza territoriale; inammissibile il secondo perché contrastante con un orientamento consolidato sulla validità della preventiva rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c.; infondato il terzo perché, nel leasing traslativo risolto prima della l. n. 124/2017, l'art. 1526 c.c. si applica analogicamente e non comporta nullità della clausola, ma al più riduzione equitativa della penale/ristoro, con detrazione del valore del bene secondo il prezzo effettivamente ricavato o il valore di mercato secondo i casi; inammissibile e comunque infondato il quarto per difetto di specificità, mancata indicazione della deduzione in appello e violazione del regime della c.d. doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché non ha colpito la ratio della decisione sulla competenza.
Per la Corte, ai fini della competenza territoriale rileva anche il foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione, coordinato con l'art. 1182 c.c.; nel caso della fideiussione il locus destinatae solutionis coincide con il luogo di esecuzione dell'obbligazione garantita, salvo diversa previsione del titolo.
È stato usato per individuare il luogo di adempimento dell'obbligazione garantita e, conseguentemente, il foro competente.
La decadenza del creditore per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore; la relativa clausola non richiede specifica approvazione ex art. 1341, comma 2, c.c.
La clausola di rinuncia preventiva alla decadenza ex art. 1957 c.c. non è stata ritenuta tra quelle particolarmente onerose soggette a specifica approvazione scritta.
Nel leasing traslativo risolto prima della l. n. 124/2017 si applica analogicamente; ciò consente al giudice di ridurre la penale o la somma trattenuta se manifestamente eccessiva, ma non di dichiarare nullità della clausola per violazione di norme imperative.
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
Invocato per la censura sulla competenza; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attaccava tutte le rationes decidendi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per le censure di violazione di legge sugli artt. 1957 e 1526 c.c.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, il terzo infondato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato, in sostanza, per il vizio motivazionale; la Corte ha osservato che il motivo è inammissibile anche perché il vizio di motivazione insufficiente non è più configurabile nei termini denunciati.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura sul preteso errore materiale è stata ritenuta generica perché non specificava se e dove la questione fosse stata dedotta in appello.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è inammissibile se non si indicano e confrontano le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, perché la mancata censura di una ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende comunque definitivo l'esito.
- Ai fini della competenza territoriale nelle controversie relative alla fideiussione, il luogo di adempimento dell'obbligazione garantita si estende anche all'obbligazione del fideiussore, salvo diversa pattuizione del titolo.
- La decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 c.c. può essere validamente oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore; la relativa clausola non è, di regola, una clausola vessatoria che richieda specifica approvazione ex art. 1341, comma 2, c.c.
- Nel leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2017, l'art. 1526 c.c. opera in via analogica: il giudice non dichiara la nullità della clausola di confisca, ma può ridurre la somma dovuta per evitare un ingiustificato arricchimento del concedente.
- Per il ristoro dovuto in caso di leasing risolto, il valore del bene da detrarre non è automaticamente il valore di mercato astratto, ma può essere il prezzo effettivamente ricavato dalla ricollocazione del bene, salvo che sia dedotta e provata una liquidazione non diligente o abusivamente aggravante la posizione dell'utilizzatore.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, la censura è inammissibile.
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