Ordinanza n. 4107/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di esclusione dal concorso interno per l’ammissione al 25° corso di formazione professionale per la successiva immissione nel ruolo dei Marescialli dell’Esercito avente numero di protocollo “M_D -OMISSIS-del 15-04-2026” notificato al ricorrente in data 16-04-2026. - di ogni altro atto, connesso o consequenziale, ancorché incognito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso interno per l'ammissione al corso di formazione professionale finalizzato all'immissione nel ruolo dei marescialli dell'Esercito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, a seguito di un infortunio occorso in caserma, riportava una lesione al ginocchio e comunicava al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito la propria impossibilità a partecipare alle prove di efficienza fisica e all'accertamento attitudinale fissati dal bando. Impugnava quindi il provvedimento di esclusione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorrente prospettava, in sostanza, l'illegittimità dell'esclusione in ragione dell'infortunio e della conseguente temporanea impossibilità fisica di sostenere le prove. Il TAR ha esaminato la disciplina del bando, secondo cui i candidati temporaneamente inidonei al servizio militare o in malattia nel giorno delle prove non possono sostenerle e sono esclusi, nonché la disposizione del Codice dell'ordinamento militare relativa alle patologie derivanti da ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus di fondatezza delle censure. Gli artt. 8 e 10, comma 5, del bando prevedono l'esclusione dei candidati temporaneamente inidonei o in malattia nel giorno fissato per le prove. Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 635, comma 1, lett. c), d.lgs. 66/2010, poiché tale disposizione riguarda la patologia che abbia determinato una permanente non idoneità parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni accertate come dipendenti da causa di servizio; nel caso concreto non risultava accertata la dipendenza dell'evento da causa di servizio né ricorreva un evento inabilitante della medesima natura. L'atto di esclusione è stato pertanto ritenuto conforme alla disciplina concorsuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
artt. 8 e 10, comma 5, del bando di concorso
i candidati che, nel giorno previsto per la prova, siano temporaneamente inidonei al servizio militare o in malattia non potranno sostenere le prove di verifica dell’efficienza fisica e sono esclusi dal concorso
La disciplina della lex specialis impone l'esclusione del candidato temporaneamente inidoneo o malato nel giorno delle prove, senza prevedere il differimento delle prove per tale ragione.
art. 635, comma 1, lett. c), d.lgs. 66/2010
la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali
La deroga alla causa di esclusione opera solo per patologie che abbiano determinato una permanente parziale non idoneità e siano conseguenti a ferite o lesioni accertate come dipendenti da causa di servizio; non si applica a una temporanea inidoneità non riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali richiamata nell'ordinanza, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.
Massime di principio
- La lex specialis di un concorso militare può prevedere che il candidato temporaneamente inidoneo al servizio militare o in malattia nel giorno fissato per le prove di efficienza fisica sia escluso dal concorso, senza che l'infortunio determini automaticamente il differimento delle prove.
- La deroga prevista dall'art. 635, comma 1, lett. c), d.lgs. 66/2010 opera esclusivamente quando la patologia abbia determinato una permanente non idoneità parziale al servizio militare incondizionato e derivi da ferite o lesioni accertate come dipendenti da causa di servizio; essa non è applicabile a una temporanea inidoneità non assistita da tale accertamento.
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