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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26346/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

Un dottore commercialista aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Cassa previdenziale di categoria aveva cancellato le annualità contributive dal 1995 al 2011, ritenendo incompatibile con l’esercizio della professione l’attività svolta dal professionista nella società Carioni Spedizioni Internazionali s.r.l. Il Tribunale aveva accolto la domanda, valorizzando il precedente accertamento del Consiglio dell’Ordine, che aveva escluso l’incompatibilità. La Corte d’appello aveva confermato l’annullamento del provvedimento della Cassa, ritenendo che questa avesse sì un autonomo potere di accertamento, ma che nel caso concreto lo avesse esercitato in modo arbitrario, poiché la sola carica formale di amministratore o legale rappresentante non basterebbe a integrare incompatibilità e rileverebbe invece la concreta attività amministrativa svolta, oltre alla continuità della professione desumibile dalla prevalenza del reddito professionale. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano le incompatibilità e il potere della Cassa, per avere la Corte d’appello attribuito rilievo decisivo al parere del Consiglio dell’Ordine; 2) violazione delle stesse norme per avere ritenuto compatibili con la professione le cariche sociali apicali ricoperte dal professionista, nonostante la ratio delle norme vieti l’attività d’impresa e le situazioni di conflitto d’interessi; 3) violazione delle medesime norme per avere escluso l’incompatibilità sulla base della prevalenza del reddito professionale e della continuità dell’attività professionale, elementi ritenuti non decisivi rispetto al divieto legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, riconoscendo in astratto che la Cassa ha un autonomo potere di accertare le situazioni di incompatibilità ai fini previdenziali, anche indipendentemente dal precedente accertamento del Consiglio dell’Ordine. Ha però accolto il secondo e il terzo motivo: ha ritenuto errata la decisione di merito perché la Corte d’appello non ha correttamente applicato la disciplina sulle incompatibilità dei dottori commercialisti, sottovalutando la portata del divieto di esercizio di attività d’impresa, anche in nome altrui, e omettendo di verificare se l’incarico di amministratore rientrasse nelle tassative deroghe previste dalla legge. In particolare, la Cassazione ha valorizzato il fatto che il professionista aveva ricoperto cariche di vertice nella società, era legale rappresentante, socio di maggioranza e preposto, e ha escluso che fossero decisivi la sola natura amministrativa delle attività svolte o la prevalenza del reddito da attività professionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame della legittimità dell’accertamento di incompatibilità e per le ulteriori statuizioni conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 29 gennaio 1986, n. 21

    Attribuisce alla Cassa il potere di accertare, ai fini previdenziali, l’esercizio della professione in situazione di incompatibilità e di operare le conseguenti determinazioni sulle contribuzioni.

  • art. 3 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067

    Vieta l’esercizio della professione di dottore commercialista in presenza dell’esercizio del commercio e di altre attività incompatibili; il divieto è ampio e serve a preservare imparzialità e assenza di commistioni.

  • art. 4 d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139

    Ribadisce il divieto di esercizio, anche non prevalente né abituale, dell’attività d’impresa e consente deroghe tassative, tra cui l’amministrazione solo se conferita con specifico incarico professionale e nell’interesse del conferente.

  • artt. 20 e 22, terzo comma, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    Fondano il potere della Cassa di indagare non solo sul fatto storico dell’esercizio della professione, ma anche sulla sua legittimità rispetto alle incompatibilità.

  • art. 38, secondo comma, Cost.

    La tutela previdenziale riguarda solo chi abbia esercitato legittimamente la professione; non sono protette, ai fini previdenziali, attività svolte in violazione di norme poste a tutela dell’interesse generale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione nel procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotti dalla ricorrente.

Massime di principio

  • La Cassa professionale può accertare autonomamente, ai fini dell’erogazione delle prestazioni previdenziali, l’esistenza di situazioni di incompatibilità dell’iscritto, anche se il Consiglio dell’Ordine non abbia già ravvisato tale incompatibilità, purché l’accertamento resti confinato al piano previdenziale.
  • Il divieto di incompatibilità per il dottore commercialista va interpretato in modo rigoroso: è vietato l’esercizio di attività d’impresa anche in forma non abituale o non prevalente, e non basta a escludere l’incompatibilità la mera qualificazione formale dell’incarico o il fatto che le attività svolte abbiano contenuto amministrativo.
  • L’eccezione che consente al professionista di assumere la carica di amministratore è di stretta interpretazione e richiede la verifica di presupposti tassativi, tra cui il conferimento dello specifico incarico professionale e il perseguimento del solo interesse del conferente.
  • Ai fini dell’incompatibilità rileva la sostanza della funzione svolta, non la sola denominazione della carica: ruoli apicali, poteri di rappresentanza legale e qualità di socio di maggioranza sono elementi significativi che impongono un giudizio concreto sulla compatibilità con l’esercizio della professione.
  • La prevalenza del reddito professionale e la continuità dell’attività professionale non sono criteri decisivi per escludere l’incompatibilità, se la legge vieta l’esercizio dell’attività imprenditoriale o di cariche sociali incompatibili.
  • Sul piano previdenziale, la verifica della legittimità dell’esercizio professionale deve essere coerente con la finalità costituzionale di tutela dei soli soggetti che abbiano esercitato la professione nel rispetto delle norme ordinamentali poste a presidio dell’imparzialità e della trasparenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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