Cassazione Penale, Sentenza n. 12216/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione del processo penale (procedimento n. 746/2018) per legittimo sospetto e traslatio iudicii: il ricorrente deduceva che un testimone chiave, Cinzia Cattarossa, aveva svolto funzione di cancelliere presso l'ufficio del Giudice (dott.ssa Adriana Michieli), circostanza che a suo dire avrebbe creato una "grave situazione locale" idonea a compromettere l'imparzialità del giudice e giustificare lo spostamento del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato la richiesta di rimessione inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'istituto della rimessione è eccezionale e richiede la sussistenza di una grave situazione locale esterna alla dialettica processuale; la mera circostanza che un testimone abbia svolto funzioni di cancelleria presso l'ufficio che celebra il processo non basta a integrare tale situazione. Perciò la richiesta è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che indica il reato per cui l'imputato era stato tratto a giudizio; non è stata oggetto di specifica interpretazione nella decisione sulla rimessione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n.176)
Citato come base normativa per la requisitoria resa dal Procuratore Generale; utilizzato in sede di costituzione delle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione.
art. 1 e art. 7, decreto-legge n.105 del 2021
Richiamati insieme al precedente decreto per inquadrare la partecipazione e le conclusioni del PG; rilevanza procedurale nelle attività della Procura in Cassazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, applicato alle decisioni delle Sezioni Unite e della giurisprudenza di legittimità.
art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Menzionato nel dibattito giurisprudenziale in relazione alla possibile (o meno) previsione della condanna alle spese per la rimessione; la Corte, tuttavia, segue l'orientamento che ammette la condanna ex art. 616 c.p.p.
art. 111 Cost.
Richiamato come presidio costituzionale del diritto ad un giudice imparziale; la Corte osserva che la rimessione mira a scongiurare il pericolo di condizionamento dell'esercizio della funzione giudiziaria in presenza di gravi situazioni locali.
Massime di principio
- La rimessione del processo è un rimedio eccezionale: occorre dimostrare una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale, non basta una mera contiguità personale o funzionale tra testimoni e ufficio giudiziario.
- Il legittimo sospetto ai fini della traslatio iudicii si configura solo come conseguenza di una situazione locale anomala e consistente, in grado di creare un concreto pericolo di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti.
- La semplice circostanza che un testimone abbia svolto funzioni di cancelleria nell'ufficio del giudice che celebra il processo non integra automaticamente la grave situazione locale richiesta per ottenere la rimessione.
- Le richieste di rimessione prive di specifiche e concrete allegazioni fattuali sono normalmente dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza.
- Se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di rimessione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, secondo l'orientamento seguito, anche a una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11985/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11987/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11991/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11992/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11997/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11999/2022 del 01/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →