Cassazione Penale, Sentenza n. 4844/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 12/07/2023 che, in sede incidentale ex art. 310 c.p.p., ha accolto l'appello del Pubblico Ministero ripristinando la custodia in carcere a carico di Ferrigno, indagato per il delitto di cui all'art. 416 ter c.p. Il ricorso deduceva violazione delle norme processuali e carenza di motivazione: contestava la sussistenza e l'attualità della pericolosità sociale e dei collegamenti con soggetti mafiosi (Lo Duca, Lo Iacono, Prano, Vassallo), denunciando difetti di prova e valutazioni non attendibili delle intercettazioni e delle dichiarazioni testimoniali; impugnava la retorica del pericolo di fuga (anche per la residenza negli Stati Uniti) e la dedotta possibilità di inquinamento probatorio, nonché l'omessa considerazione del periodo già trascorso agli arresti domiciliari e della buona condotta, e la mancata adozione del braccialetto elettronico come misura alternativa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto preclusi i rilievi che riproponevano doglianze già trattate e respinte dal giudice del riesame e dalla Sesta sezione di questa Corte (giudicato allo stato degli atti), in assenza di fatti nuovi o non valutati anteriormente. Ha richiamato la presunzione iuris tantum di necessità della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 416 ter ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p., affermando che tale presunzione prevale sulla norma generale dell'art. 274 c.p.p. e non è superabile con la sola decorrenza del tempo o con la mera condotta corretta durante gli arresti domiciliari. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, pericolo di fuga, rischio di inquinamento probatorio) e alla scelta di non applicare il dispositivo elettronico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato per cui è indagato il ricorrente; rientra tra le fattispecie per le quali opera la presunzione di necessità della custodia cautelare prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per talune fattispecie (tra cui l'art. 416 ter). La Corte ha ritenuto che tale presunzione prevale, in quanto norma speciale, rispetto all'art. 274 c.p.p. e non sia superabile dalla sola decorrenza del tempo o dalla mera buona condotta. Occorrono elementi concreti e nuovi per 'provare il contrario'.
Norma generale sulla necessità delle misure cautelari; nella fattispecie è stata disapplicata in favore della presunzione speciale di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.
Disciplina il procedimento incidentale; il provvedimento impugnato è stato adottato nell'ambito di tale procedimento di riesame dopo annullamento con rinvio.
Norme sul giudizio nei confronti delle misure cautelari (conferma del titolo custodiale dal Tribunale) richiamate nel percorso procedurale antecedente.
Norma richiamata nel contesto delle impugnazioni e dei termini di impugnazione; la Corte ha osservato che la mancata impugnazione non preclude totalmente la verifica della carenza originaria degli indizi, ma i rilievi già trattati e definiti nei precedenti gradi assumono efficacia preclusiva nello stato degli atti.
Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e ha condannato il ricorrente al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se una misura cautelare è stata confermata in sede di riesame e la Corte di legittimità ha già deciso sull'impugnazione, le questioni già valutate sono in genere precluse salvo che emergano fatti nuovi o elementi non esaminati precedentemente.
- Per i reati indicati dall'art. 275 comma 3 c.p.p. (tra cui l'associazione di tipo mafioso e reati connessi) vige una presunzione relativa della necessità della custodia in carcere e della sua adeguatezza; per superarla servono elementi concreti e non la sola decorrenza del tempo o la buona condotta.
- La mera sosta temporale in misura meno afflittiva o la regolarità del comportamento durante gli arresti domiciliari non sono di per sé idonee a sfondare la presunzione prevista per i reati di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.; è necessario dimostrare fatti che attenuino in modo oggettivo il quadro di pericolo.
- L'esistenza di residenza o legami all'estero può costituire indice di rischio di fuga, ma va valutata nel contesto e può essere sconfessata solo da elementi concreti che rendano astratto quel rischio.
- L'adozione del braccialetto elettronico non è automaticamente alternativa alla custodia in carcere se permangono esigenze cautelari attuali e concrete; il giudice deve motivare l'idoneità o l'inidoneità di misure meno afflittive.
- In sede di legittimità il controllo è limitato alla verifica della presenza delle ragioni giuridicamente significative nel provvedimento e all'assenza di illogicità manifesta nella motivazione: censure meramente ripetitive di questioni già decise risultano inammissibili o infondate.
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