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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4844/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 12/07/2023 che, in sede incidentale ex art. 310 c.p.p., ha accolto l'appello del Pubblico Ministero ripristinando la custodia in carcere a carico di Ferrigno, indagato per il delitto di cui all'art. 416 ter c.p. Il ricorso deduceva violazione delle norme processuali e carenza di motivazione: contestava la sussistenza e l'attualità della pericolosità sociale e dei collegamenti con soggetti mafiosi (Lo Duca, Lo Iacono, Prano, Vassallo), denunciando difetti di prova e valutazioni non attendibili delle intercettazioni e delle dichiarazioni testimoniali; impugnava la retorica del pericolo di fuga (anche per la residenza negli Stati Uniti) e la dedotta possibilità di inquinamento probatorio, nonché l'omessa considerazione del periodo già trascorso agli arresti domiciliari e della buona condotta, e la mancata adozione del braccialetto elettronico come misura alternativa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto preclusi i rilievi che riproponevano doglianze già trattate e respinte dal giudice del riesame e dalla Sesta sezione di questa Corte (giudicato allo stato degli atti), in assenza di fatti nuovi o non valutati anteriormente. Ha richiamato la presunzione iuris tantum di necessità della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 416 ter ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p., affermando che tale presunzione prevale sulla norma generale dell'art. 274 c.p.p. e non è superabile con la sola decorrenza del tempo o con la mera condotta corretta durante gli arresti domiciliari. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata e non manifestamente illogica in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, pericolo di fuga, rischio di inquinamento probatorio) e alla scelta di non applicare il dispositivo elettronico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 ter cod. pen.

    Il reato per cui è indagato il ricorrente; rientra tra le fattispecie per le quali opera la presunzione di necessità della custodia cautelare prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per talune fattispecie (tra cui l'art. 416 ter). La Corte ha ritenuto che tale presunzione prevale, in quanto norma speciale, rispetto all'art. 274 c.p.p. e non sia superabile dalla sola decorrenza del tempo o dalla mera buona condotta. Occorrono elementi concreti e nuovi per 'provare il contrario'.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulla necessità delle misure cautelari; nella fattispecie è stata disapplicata in favore della presunzione speciale di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento incidentale; il provvedimento impugnato è stato adottato nell'ambito di tale procedimento di riesame dopo annullamento con rinvio.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio nei confronti delle misure cautelari (conferma del titolo custodiale dal Tribunale) richiamate nel percorso procedurale antecedente.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto delle impugnazioni e dei termini di impugnazione; la Corte ha osservato che la mancata impugnazione non preclude totalmente la verifica della carenza originaria degli indizi, ma i rilievi già trattati e definiti nei precedenti gradi assumono efficacia preclusiva nello stato degli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e ha condannato il ricorrente al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se una misura cautelare è stata confermata in sede di riesame e la Corte di legittimità ha già deciso sull'impugnazione, le questioni già valutate sono in genere precluse salvo che emergano fatti nuovi o elementi non esaminati precedentemente.
  • Per i reati indicati dall'art. 275 comma 3 c.p.p. (tra cui l'associazione di tipo mafioso e reati connessi) vige una presunzione relativa della necessità della custodia in carcere e della sua adeguatezza; per superarla servono elementi concreti e non la sola decorrenza del tempo o la buona condotta.
  • La mera sosta temporale in misura meno afflittiva o la regolarità del comportamento durante gli arresti domiciliari non sono di per sé idonee a sfondare la presunzione prevista per i reati di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.; è necessario dimostrare fatti che attenuino in modo oggettivo il quadro di pericolo.
  • L'esistenza di residenza o legami all'estero può costituire indice di rischio di fuga, ma va valutata nel contesto e può essere sconfessata solo da elementi concreti che rendano astratto quel rischio.
  • L'adozione del braccialetto elettronico non è automaticamente alternativa alla custodia in carcere se permangono esigenze cautelari attuali e concrete; il giudice deve motivare l'idoneità o l'inidoneità di misure meno afflittive.
  • In sede di legittimità il controllo è limitato alla verifica della presenza delle ragioni giuridicamente significative nel provvedimento e all'assenza di illogicità manifesta nella motivazione: censure meramente ripetitive di questioni già decise risultano inammissibili o infondate.

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