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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24932 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D.V.S. aveva impugnato la cartella esattoriale di € 4.171,80, relativa a imposta di successione, sanzioni e interessi, lamentando l’assenza dei riferimenti all’atto impositivo presupposto, l’eccessività delle sanzioni e la decadenza dell’Amministrazione. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo provata la rituale notifica dell’avviso di liquidazione e definitivo tale atto. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle regole sulla notificazione postale: l’avviso di ricevimento riportava la firma di una persona diversa dal destinatario, senza indicarne la qualità. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso o insufficiente esame della regolarità dell’avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica dell’avviso di liquidazione, poiché risultava pervenuto all’indirizzo del destinatario e, nella notificazione postale diretta, non è necessaria un’ulteriore indicazione nell’avviso di ricevimento delle generalità o della qualità del consegnatario: l’accertamento dell’ufficiale postale sulla persona legittimata alla ricezione è assistito da fede privilegiata. La presunzione di conoscenza può essere superata dal destinatario solo provando di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto. Il secondo motivo è rimasto assorbito. D.V.S. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in € 2.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario.

    La notifica diretta a mezzo raccomandata si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario, secondo le regole del servizio postale applicabili.

  • D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39

    è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente

    Per la consegna postale è sufficiente che la persona individuata dall’ufficiale postale come legittimata firmi il registro e l’avviso di ricevimento; non è richiesto che l’avviso specifichi le generalità o la qualità del consegnatario.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 14

    la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati

    La notificazione per raccomandata dell’avviso di accertamento o liquidazione, eseguita senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, segue la disciplina del servizio postale ordinario; le formalità previste per la notificazione dell’ufficiale giudiziario non si applicano automaticamente.

  • Codice civile, art. 2700

    la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata

    L’accertamento dell’ufficiale postale circa la persona legittimata a ricevere il plico è assistito dalla forza probatoria propria dell’atto pubblico e può essere contestato nelle forme idonee a impugnare tale efficacia.

  • Codice civile, art. 1335

    l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione

    L’atto giunto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto. Il destinatario può vincere la presunzione dimostrando di non aver potuto conoscerlo senza propria colpa.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario è spedito direttamente per posta con raccomandata e avviso di ricevimento, la consegna al domicilio del destinatario può essere sufficiente a rendere valida la notifica secondo le regole del servizio postale ordinario.
  • La mancanza sull’avviso di ricevimento delle generalità o della qualità del consegnatario non invalida di per sé la notificazione, se la consegna risulta attestata dall’ufficiale postale.
  • Se l’atto è arrivato all’indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza; per contestarla occorre provare l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • Una volta validamente notificato l’atto presupposto e divenuto definitivo, non è possibile rimettere in discussione nella successiva impugnazione della cartella le contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte contro quell’atto.

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