Cassazione Penale, Sentenza n. 25634/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione per omessa valutazione e mancata illustrazione dell'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e per omessa valutazione della sussistenza della sospensione condizionale della pena; il ricorrente sosteneva che sussistevano i presupposti per l'applicazione di tali benefici, anche in considerazione del comportamento collaborativo successivo al fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni riguardanti l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) e la sospensione condizionale della pena, disponendo il rinvio al Tribunale di Oristano per un nuovo giudizio su tali punti, poiché la sentenza di merito non forniva alcuna motivazione circa l'esclusione dei benefici richiesti.
Norme richiamate
La condanna era stata pronunciata anche in relazione al concorso di persone nel reato (concorso ex art. 110 c.p.), ma la questione centrale del ricorso non riguardava la sussistenza del concorso bensì l'applicabilità dei benefici ex art. 131‑bis e della sospensione della pena
art. 30 comma 1 lett. a) L. 157/92
Norma sulla tutela della fauna e disciplina della caccia; con essa è stato contestato l'illecito per caccia e uccisione di un cinghiale nel periodo di divieto generale
Norma che stabilisce l'esclusione della punibilità per il reato di particolare tenuità; la Corte ha rilevato che, essendo stata espressamente richiesta l'applicazione di tale causa di esclusione, il giudice di merito doveva motivare chiaramente l'eventuale esclusione e la mancata motivazione ha determinato l'annullamento parziale con rinvio
sospensione condizionale della pena (norme civ. pen.)
Il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato richiesto insieme all'applicazione di 131‑bis; la Corte ha ritenuto che la mancanza di qualsiasi motivazione sulla sua esclusione richiedeva la rinnovazione del giudizio su quel punto
Massime di principio
- Se il difensore chiede l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. e/o della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito è obbligato a valutare e motivare espressamente la sussistenza o l'esclusione di tali benefici; l'omessa motivazione può valere a fondare l'annullamento parziale con rinvio
- I presupposti per l'applicazione dell'art. 131‑bis comprendono non solo la limitata offensività dell'evento ma anche elementi soggettivi e consequenziali (e.g. comportamento del reo, collaborazione post fattum) che il giudice deve considerare e motivare
- La valutazione della sospensione condizionale della pena richiede che il giudice esamini i requisiti di legge e le circostanze personali; anch'essa non può essere esclusa senza adeguata spiegazione
- In casi di reati di limitata gravità (es. illeciti venatori di modesta entità), è strategico per la difesa documentare e sottolineare elementi attenuanti e collaborativi per favorire l'applicazione di 131‑bis o della sospensione
- Quando la Corte di Cassazione riscontra omissioni motivazionali limitate a questioni di applicazione di benefici di legge (e non alla sussistenza del reato), è frequente l'annullamento limitato con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito
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