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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12485/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, con contestazione della recidiva e della circostanza aggravante dell'ingente quantità. L'unico motivo di ricorso censurava la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità e della recidiva per asserita mancanza di motivazione. Dal testo emerge che in appello la difesa aveva invece contestato la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve e aveva chiesto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante; perciò il motivo di legittimità è stato ritenuto non proponibile perché nuovo. In via di completezza la Corte ha anche osservato che la motivazione di merito sulla gravità del fatto era coerente, valorizzando lo stabile inserimento nel narcotraffico e l'elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata. La doglianza sul giudizio di comparazione è stata inoltre ritenuta manifestamente infondata, poiché il dato normativo esclude la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità la questione non coltivata nei motivi di appello, e ha inoltre rilevato che la censura sul giudizio di comparazione tra circostanze era manifestamente infondata perché contrastante con il divieto normativo di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dell'ingente quantità nei reati in materia di stupefacenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    richiamato come norma relativa alla recidiva contestata nel processo, ma non oggetto di un autonomo scrutinio di merito nel provvedimento di legittimità.

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    è richiamato per affermare il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante contestata nel caso di specie.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice della detenzione di stupefacente a fini di spaccio, base della condanna confermata in appello.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    la difesa in appello ne aveva chiesto la riqualificazione, ma la questione non è stata riproposta validamente in cassazione.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    aggravante dell'ingente quantità; la Corte osserva che, per effetto del richiamo normativo, non può esserne dichiarata la soccombenza rispetto alle attenuanti generiche.

  • art. 407 c.p.p.

    viene richiamato nel testo come norma collegata al divieto di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.

  • art. 620 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non abbiano formato oggetto di specifici motivi di appello, poiché ciò impedisce il controllo della motivazione su un punto rimasto estraneo al devolutum.
  • La censura di mancanza di motivazione è inammissibile quando il motivo di ricorso introduce una questione nuova rispetto a quelle devolute al giudice di appello.
  • Nel giudizio sulle circostanze del reato, il dato normativo può precludere la prevalenza delle attenuanti generiche su determinate aggravanti; in tal caso la richiesta di prevalenza è giuridicamente incompatibile con la disciplina applicabile.
  • Ai fini dell'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti, è valorizzabile una motivazione che consideri la qualità della sostanza, il numero di dosi ricavabili e l'inserimento dell'agente in un circuito di spaccio strutturato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza si fonda su un motivo non proponibile o su una tesi interpretativa contrastante in modo palese con il dato normativo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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