Cassazione Penale, Sentenza n. 46670/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la declaratoria di inammissibilita dell'istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 avverso la confisca di prevenzione divenuta definitiva. Sostengono che il decreto di confisca richiamava cumulativamente piu ipotesi di pericolosita sociale tra cui la lettera a) dell'art. 1 comma 1 d.lgs. 159/2011, poi dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.24/2019), e che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente verificato se gli altri presupposti soggettivi richiamati potessero autonomamente e autosufficientemente sorreggere la misura. Denunciano inoltre carenza e apparenza della motivazione della Corte di appello e contestano l'esclusione della legittimazione dei terzi a chiedere la revocazione quando la ragione del rimedio si fonda su sopravvenienze relative alla pericolosita sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: 1) la richiesta di trattazione orale era eccentrica e inammissibile per il modulo camerale non partecipato dei giudizi di prevenzione ex art. 611 c.p.p.; 2) il rimedio di revocazione ex art. 28 richiede un confronto puntuale e analitico con il contenuto argomentativo del decreto di confisca per dimostrare che, sebbene il provvedimento contenga un riferimento anche alla lettera a), le altre ipotesi di pericolosita indicate non siano autonome e autosufficienti a sorreggere la confisca; i ricorrenti non hanno operato tale confronto dettagliato; 3) la Corte territoriale ha invece esaminato con adeguata analiticita la motivazione del decreto e ha ritenuto che la confisca potesse essere fondata sulle ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 1 d.lgs. 159/2011; 4) la sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019, nella parte in cui ha ritenuto infondata la questione su lettera b), ha valore persuasivo e non erga omnes e non puo rimettere in discussione giudicati formatisi con definitiva efficacia; 5) per tali ragioni la richiesta originaria di revocazione era infondata e il ricorso di legittimita, generico e aspecifico rispetto alla verifica svolta dalla Corte territoriale, e quindi inammissibile. Conseguentemente la pronuncia impugnata e stata confermata e i ricorrenti hanno ottenuto l'inammissibilita dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011
Il rimedio della revocazione e quello esperibile per far valere il difetto originario dei presupposti della confisca a seguito di pronunzia costituzionale che espugni una delle ipotesi di pericolosita. La revocazione richiede pero un confronto specifico con la motivazione del decreto impugnato per dimostrare che le altre ragioni richiamate non sorreggono autonomamente la misura
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, lett. a), b), c)
art. 1, comma 1, lett. a), b), c
La lettera a) e stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.24/2019). Le lettere b) e c) possono costituire autonome basi soggettive della confisca se la motivazione del decreto lo dimostra in termini autosufficienti
Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della lettera a) dell'art. 1 comma 1 d.lgs. 159/2011 e ha ritenuto infondata la questione con riguardo alla lettera b). Tale decisione ha valore interpretativo e persuasivo ma non efficacia erga omnes capace di demolire giudicati definitivi
Sezioni Unite, sent. n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)
Coordinate consolidate secondo le quali la revocazione ex art. 28 e il rimedio adeguato per contestare la confisca fondata sulla pericolosita generica di cui alla lettera a). Le Sezioni Unite precisano anche i criteri di valutazione del portato argomentativo del provvedimento impugnato
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
I giudizi di prevenzione in sede di legittimita si svolgono con modulo camerale non partecipato; le istanze di trattazione orale in tale contesto sono eccentriche e inammissibili
art. 101, secondo comma, Cost.
art. 101, secondo comma Cost.
Il giudice comune ha il dovere e il potere di interpretare le disposizioni in senso costituzionalmente conforme, purche dia una motivazione che illustri tale lettura
Sez. U. n. 25 del 16/12/1998 (Alani)
Stabilisce che la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale ha valore persuasivo ma non vincolante erga omnes per i giudici diversi da quello a quo
Sez. 6, n. 29551 del 2020 (Terenzio)
Conferma che le sentenze costituzionali che escludono l'incostituzionalita in una questione non consentono normalmente la revoca di provvedimenti definitivi, potendo costituire solo un punto di riferimento interpretativo per i procedimenti pendenti
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nel dispositivo per le pronunce conseguenti alla declaratoria di inammissibilita; disciplina conseguenze procedurali del provvedimento
Massime di principio
- La mera presenza nel decreto di confisca di un riferimento a una ipotesi di pericolosita poi dichiarata incostituzionale non e sufficiente, di per se, a giustificare la revoca: occorre dimostrare tramite analitico confronto con la motivazione che le altre ipotesi richiamate non sorreggono autonomamente la misura
- La revocazione ex art. 28 e il rimedio pertinente quando la confisca definitiva poggi esclusivamente su una ipotesi normativa eliminata per incostituzionalita; se ci sono piu basi occorre verificare il contenuto argomentativo del decreto impugnato
- Le sentenze della Corte Costituzionale che rigettano la questione (interpretative di rigetto) hanno valore persuasivo ma non efficacia erga omnes e non demolitorio del giudicato definitivo; possono guidare l'interpretazione nei procedimenti ancora pendenti
- Le istanze di revocazione devono contenere un confronto puntuale e analitico con la motivazione del provvedimento definitivo; argomentazioni generiche o aspecifiche portano all'inammissibilita
- I terzi interessati possono proporre istanze di revocazione ma devono dimostrare la propria legittimazione e fornire argomentazioni specifiche sulle sopravvenienze relative alla pericolosita sociale
- Nelle impugnazioni in sede di legittimita relative a giudizi di prevenzione, le richieste di trattazione orale sono inammissibili nei procedimenti camerali non partecipati
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