Cassazione Penale, Sentenza n. 41704/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per rapina aggravata pronunciata in grado d'appello sollevando cinque motivi riassumibili come vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) con riguardo a: (i) la responsabilità penale ascritta; (ii) il diniego della sospensione condizionale della pena; (iii) l'erroneo riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa; (iv) l'esclusione dell'attenuante ex art.116 c.p.; (v) in subordine, esclusione dell'attenuante ex art.114 c.p..
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla responsabilità e ai profili di qualificazione della fattispecie (aggravante e attenuanti), confermando che vi è una "doppia conforme" tra primo e secondo grado e che la motivazione delle corti di merito è adeguata. Tuttavia ha accolto il motivo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena, annullando la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul solo tema della sospensione condizionale. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile ex art.624, comma 2 c.p.p..
Norme richiamate
Usato come riferimento procedurale per la sintesi dei motivi di ricorso: i motivi sono stati sintetizzati ai sensi di tale disposizione
Il ricorrente invocava l'attenuante; la Corte di merito l'ha esclusa e la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente a giustificare tale esclusione
Richiamata in via subordinata dal ricorrente come possibile attenuante; la Corte non ha ritenuto sussistente tale attenuante sulla base della valutazione del comportamento
art. 3 Cost.
Invocato dalla Cassazione per criticare l'uso dello "stigma sociale" e per sottolineare che il rifiuto di collaborazione e le condizioni di vita non possono legittimare, di per sé, il diniego della sospensione condizionale qualora non emergano ragioni preclusive
art. 624 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità; la condanna alla responsabilità è stata resa definitiva ai sensi della norma
Massime di principio
- La "doppia conforme" (concordanza motivazionale tra primo e secondo grado) rafforza la tenuta degli accertamenti di fatto e rende più difficile il successo di un ricorso che si limiti a proporre una diversa ricostruzione probatoria.
- Le impugnazioni rivolte esclusivamente alla valutazione della prova devono dimostrare vizi di motivazione evidenti (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la mera richiesta di una ricostruzione alternativa non è sufficiente.
- La sospensione condizionale della pena ha funzione rieducativa: una sua negazione deve essere adeguatamente motivata e non può basarsi solo su un generico richiamo alle "modalità del fatto", al mancato ravvedimento o alle condizioni di vita dell'imputato senza indicare ragioni preclusive specifiche.
- Il rifiuto di collaborare con l'accusa non può essere automaticamente utilizzato come motivo ostativo alla concessione di benefici (come la sospensione condizionale) se non accompagnato da elementi concreti che giustifichino tale scelta.
- L'applicazione di un'aggravante in contesti di azione di gruppo (accertato accerchiamento, azione notturna, vittima minorenne) può essere motivata dalla condivisione della responsabilità collettiva e non richiede sempre una distinzione fine dei singoli ruoli quando l'azione è connotata da partecipazione comune.
- In sede di controllo di legittimità la Corte di Cassazione deve verificare la sufficienza e la logicità della motivazione: se essa risulta congrua e coerente, la valutazione di merito viene confermata salvo profili motivazionali chiaramente viziati.
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