Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30309/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda risarcitoria proposta nei confronti di un sostituto procuratore, fondata sui danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da provvedimenti e comportamenti tenuti nell'esercizio delle funzioni di ufficio. Nei gradi di merito la domanda era stata rigettata; quanto al danno non patrimoniale, i giudici di merito avevano escluso la risarcibilità richiamando l'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo previgente alla modifica del 2015, ritenendo che la tutela fosse limitata ai casi di privazione della libertà personale e che tale assetto non fosse costituzionalmente illegittimo. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117 Cost., dell'art. 2059 c.c. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 117 del 1988, censurando il rigetto dell'interpretazione costituzionalmente orientata e la mancata rimessione alla Corte costituzionale, alla luce di una precedente ordinanza interlocutoria della Cassazione che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 117 Cost. e 2 e 3 della legge n. 117 del 1988, lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sulla censura relativa al contrasto della norma con l'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 13 CEDU. Durante il giudizio di legittimità era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo anteriore alla riforma del 2015, nella parte in cui non prevedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione di diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla questione del danno non patrimoniale e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito riesamini la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non correlato alla privazione della libertà personale, assumendo come ormai data la sua astratta risarcibilità alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale, e verifichi in concreto la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del pregiudizio richiesto. Le questioni non esaminate nei gradi precedenti dovranno essere affrontate dal giudice di rinvio solo in funzione della domanda di danno non patrimoniale. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    viene richiamato quale fondamento del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili della persona, cui si collega la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale

  • art. 3 Cost.

    è richiamato come parametro di ragionevolezza rispetto alla limitazione della risarcibilità ai soli casi di lesione della libertà personale

  • art. 32 Cost.

    il diritto alla salute è indicato tra i diritti inviolabili della persona che non possono essere irragionevolmente esclusi dalla tutela risarcitoria

  • art. 117 Cost.

    viene evocato in relazione al rispetto della CEDU e al controllo di conformità della disciplina interna agli obblighi convenzionali

  • art. 8 CEDU

    richiamato dal ricorrente come parametro convenzionale per la tutela della vita privata

  • art. 13 CEDU

    richiamato dal ricorrente come parametro del diritto a un ricorso effettivo

  • art. 2059 c.c.

    è invocato dal ricorrente quale norma di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto in cassazione

  • art. 2, legge 13 aprile 1988, n. 117

    nel testo previgente alla legge n. 18 del 2015 è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui limitava la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi di privazione della libertà personale

  • art. 3, legge 13 aprile 1988, n. 117

    è richiamato insieme all'art. 2 della stessa legge nel quadro della disciplina della responsabilità civile dei magistrati

  • art. 2, legge 27 febbraio 2015, n. 18

    la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla modifica introdotta da questa norma

Massime di principio

  • Nella responsabilità civile del magistrato, la disciplina che limita la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi di privazione della libertà personale, nel testo previgente alla riforma del 2015, è costituzionalmente illegittima quando esclude la tutela di altri diritti inviolabili della persona lesi dall'illecito.
  • Il bilanciamento tra indipendenza/autonomia della funzione giurisdizionale e tutela dell'ingiustamente danneggiato opera nella delimitazione dell'illecito e nei rapporti tra azione contro lo Stato e rivalsa verso il magistrato, ma non giustifica una compressione irragionevole della tutela risarcitoria dei diritti inviolabili.
  • La lesione della libertà personale non può essere considerata, in astratto, come unico parametro per l'accesso al risarcimento del danno non patrimoniale: altri diritti inviolabili possono subire pregiudizi risarcibili in conseguenza dell'illecito del magistrato.
  • Quando interviene una pronuncia di incostituzionalità sulla norma posta a base del rigetto, il giudice di legittimità deve accogliere il motivo che investe tale profilo e rinviare al giudice di merito per l'accertamento in concreto dei presupposti del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.