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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25125/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da proprietari di immobili danneggiati da infiltrazioni d’acqua, asseritamente causate dalla rottura di una condotta idrica con conseguenti cedimenti e fessurazioni degli edifici. La società gestore del servizio idrico, convenuta dai danneggiati insieme ad altri soggetti, ha chiamato in manleva la propria assicuratrice per responsabilità civile. In primo grado la manleva era stata rigettata perché ritenuta operante la clausola di esclusione per danni da infiltrazione; in appello la domanda di garanzia è stata invece accolta, ritenendosi applicabile la clausola di estensione della copertura per danni da contaminazione conseguenti a rottura accidentale di impianti o condutture. L’assicuratrice ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame e violazione delle regole sull’onere della prova e sulla durata della copertura, sostenendo che l’assicurata non avesse provato l’efficacia temporale della polizza al momento del sinistro e che la Corte d’appello avesse ignorato la contestazione; 2) omesso esame e violazione dell’art. 1917 c.c., per avere confuso il momento di insorgenza del danno con quello dei presupposti causali del rischio, assumendo che la causa del danno fosse anteriore alla polizza; 3) nullità della motivazione e violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale, per avere affermato l’operatività della garanzia senza motivare sull’accidentalità della rottura; 4) violazione del giudicato, per non avere attribuito rilievo a precedenti sentenze tra le stesse parti che avevano escluso la copertura per danni da infiltrazione; 5) violazione della disciplina contrattuale della franchigia, perché la Corte d’appello, pur ritenendo operante la garanzia, non aveva detratto la franchigia fissa prevista dalla polizza. La Cassazione dichiara inammissibili i primi due motivi, infondato il terzo e il quarto, ma accoglie il quinto, rilevando l’omessa pronuncia sulla franchigia. Ne consegue la cassazione parziale della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello per rideterminare il dovuto tenendo conto della franchigia contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso limitatamente al quinto motivo; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, rigetta il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, per la decisione sul punto della franchigia e per le ulteriori statuizioni conseguenti. La Cassazione afferma inoltre che la clausola di esclusione invocata dall’assicuratrice non escludeva, correttamente interpretata, la copertura per i danni derivanti da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura di condutture, poiché la polizza, letta sistematicamente e secondo la ratio del contratto, copriva proprio i danni da contaminazione/propagazione conseguenti a tali rotture; tuttavia la Corte d’appello ha omesso di detrarre la franchigia pattuita.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova non è stato ritenuto invertito dalla Corte d’appello, perché la difesa dell’assicuratrice sulla mancanza di prova dell’efficacia temporale della garanzia era troppo generica per imporre un diverso esame.

  • art. 1917 c.c.

    fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione

    nell’assicurazione della responsabilità civile è il danno al terzo a costituire l’oggetto del rischio assicurato; occorre che l’evento dannoso ricada nel tempo dell’assicurazione, non che la causa materiale sia necessariamente successiva alla stipula se il danno non si è ancora manifestato prima.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata respinta per genericità della questione sull’efficacia temporale della polizza; è invece stata accolta la censura di omessa pronuncia sulla franchigia.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    la censura di tardiva produzione documentale è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva fatto espresso riferimento ai documenti asseritamente prodotti tardivamente.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la riproposizione in appello dell’eccezione di mancata prova della copertura, ma la Corte non ha ravvisato un vizio decisivo su questo punto.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati scrutinati secondo i diversi vizi dedotti, ma due censure sono state dichiarate inammissibili perché formulate come violazioni di legge pur investendo la ricostruzione del fatto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza d’appello, ma il motivo è stato respinto perché la motivazione, pur corretta in parte qua, era sufficiente sul punto decisivo.

  • art. 132 c.p.c.

    evocato per la pretesa nullità della motivazione, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità/fondatezza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al difetto di motivazione del giudice d’appello, ma senza esito favorevole per la ricorrente sulla questione principale.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno non è stato ritenuto opponibile perché formatosi in giudizi con parti diverse; l’efficacia del giudicato presuppone l’identità soggettiva o comunque i limiti legali di estensione.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato con riferimento all’obbligatorietà della franchigia pattuita nella polizza, la cui omissione di detrazione integra vizio della decisione impugnata.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ha corretto parzialmente la motivazione della sentenza impugnata sul punto dell’interpretazione della clausola assicurativa, pur confermando nel resto l’esito sulla copertura.

Massime di principio

  • Nell’assicurazione della responsabilità civile il rischio garantito va individuato nel danno del terzo dedotto in contratto; la verifica della copertura non può essere condotta confondendo il danno civilistico con il mero fatto materiale da cui esso deriva, ma deve guardare alla dinamica complessiva del rischio assicurato e al tempo di insorgenza del pregiudizio.
  • La clausola di esclusione o di estensione della garanzia va interpretata secondo il tenore letterale, la sintassi complessiva e la funzione economico-sociale del contratto; non è consentita un’interpretazione che svuoti di contenuto la copertura promessa o che renda il contratto incoerente con la finalità perseguita dalle parti.
  • La clausola che richiama il danno conseguente a ‘fatto accidentale’ non può essere intesa nel senso di limitare la garanzia ai soli casi fortuiti, perché ciò renderebbe la polizza priva di rischio e dunque incompatibile con la struttura dell’assicurazione della responsabilità civile.
  • Il giudicato esterno è opponibile solo nei limiti soggettivi previsti dall’art. 2909 c.c.; non può essere invocato automaticamente in un diverso giudizio solo perché riguarda un contratto o una questione interpretativa analoga, se le parti non coincidono secondo i limiti legali.
  • La franchigia pattuita in polizza deve essere detratta dalla somma dovuta dall’assicuratore quando la garanzia sia ritenuta operante; l’omessa pronuncia sul punto determina cassazione parziale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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