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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15015/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava tre atti di accertamento regionali per l'imposta sulle concessioni statali relativi agli anni 2010-2012 concernenti concessioni demaniali rilasciate dall'Autorità Portuale di Livorno. I motivi di cassazione denunciavano, tra gli altri, carenze di motivazione e omessa pronuncia della sentenza d'appello, omesso esame di fatto decisivo relativo alla determinazione discrezionale dei canoni da parte delle Autorità Portuali, e violazioni costituzionali e legislative (art. 23 Cost., art. 117 Cost., disciplina nazionale e regionale sui canoni e sull'imposta). La ricorrente sosteneva che i canoni determinati dalle Autorità Portuali senza limiti massimi fissati per legge avrebbero reso illegittima l'imposizione regionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato legittima la pretesa impositiva della Regione Toscana. Il Collegio ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dedotti: la sentenza di merito era sufficientemente motivata anche se succinta; l'omessa pronuncia su taluni motivi non integrava automatica nullità perché le questioni erano di diritto e risultavano comunque incompatibili con l'impostazione della decisione; la presunta omissione di esame riguardava una interpretazione giuridica e non un fatto storico decisivo; sul merito sostanziale la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il presupposto dell'imposta è l'occupazione e l'uso di beni demaniali dello Stato e gli elementi essenziali del tributo sono fissati dalla legge statale e regionale, mentre la determinazione dei canoni da parte delle Autorità Portuali rientra nei limiti consentiti dalla disciplina vigente e resta sindacabile in sede giurisdizionale. Sono state compensate le spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge n. 281/1970, art. 2

    L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta entro limiti stabiliti.

    La Corte ha ritenuto che il presupposto impositivo è l'uso e l'occupazione di beni del demanio statale e che gli elementi essenziali del tributo sono fissati dalla legge statale, assicurando la riserva di legge relativa ex art. 23 Cost.

  • Legge regionale Toscana n. 2/1971, art. 1

    Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato nel territorio regionale e commisurazione dell'imposta a percentuali del canone statale.

    La normativa regionale definisce l'aliquota e la commisurazione dell'imposta sulla base del canone concessorio indicato dalla legge statale, confermando la compatibilità con la riserva di legge.

  • D.L. n. 400/1993 conv. L. n. 494/1993 (art. 1, art. 3, art. 7)

    Il decreto disciplina criteri direttivi per la determinazione dei canoni demaniali marittimi e prevede che gli enti portuali possano adottare criteri diversi purché non comportino applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del decreto.

    La Corte ha richiamato l'articolo 7 per affermare che la possibilità per le Autorità Portuali di adottare criteri diversi non esclude il regime legale degli elementi impositivi e non integra una violazione della riserva di legge, essendo in ogni caso sindacabile in sede giurisdizionale l'eventuale abuso discrezionale.

  • Legge n. 84/1994, art. 18

    Disciplina delle Autorità portuali e delle procedure relative al rilascio delle concessioni demaniali marittime.

    La sentenza ha ricordato che il coinvolgimento di più soggetti pubblici nella procedura e la natura concessoria delle autorizzazioni assicurano limiti e controlli tali da contemperare la discrezionalità amministrativa con la riserva di legge.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    Trasformazione in tributi propri regionali dell'imposta regionale sulle concessioni statali a decorrere dal 10 gennaio 2013, salvo soppressione da parte delle Regioni.

    La Corte ha rilevato che le modifiche legislative successive non incidono retroattivamente sulle annualità oggetto della controversia (2010-2012) e che la disciplina nazionale prescinde dall'autonomia amministrativa delle Autorità Portuali.

  • Legge regionale Toscana n. 77/2012, art. 11

    A decorrere dal periodo d'imposta 2013 l'imposta regionale sulle concessioni statali non si applica alle concessioni rilasciate da determinate Autorità portuali.

    La Corte ha osservato che l'eliminazione del tributo dal 2013 è una scelta discrezionale del legislatore regionale senza effetti retroattivi sulle annualità contestate e non costituisce riconoscimento dell'infondatezza delle pretese relative a periodi precedenti.

  • Costituzione, art. 23

    La determinazione delle prestazioni personali o patrimoniali e delle competenze amministrative puo' essere attribuita alla legge; la riserva di legge ha valore relativo.

    La Corte ha ritenuto che la riserva di legge relativa è rispettata quando la legge statale e regionale fissano elementi essenziali e criteri direttivi tali da contenere la discrezionalità amministrativa e prevenire arbitrii.

  • Costituzione, art. 53

    Il sistema tributario è informato a criteri di capacità contributiva.

    La Corte ha confermato che l'imposizione sul canone concessorio è giustificata dalla capacità contributiva derivante dall'uso del bene demaniale.

  • Costituzione, art. 117

    Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

    La Corte ha ritenuto che non vi sia violazione dell'art. 117 da parte della Regione perché la disciplina nazionale assegna limiti e criteri e la potestà regionale si esercita nei limiti consentiti dalla legge statale.

Massime di principio

  • Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'uso e l'occupazione di beni demaniali dello Stato; non rileva esclusivamente l'ente che rilascia la concessione ma la relazione oggettiva di godimento del bene.
  • La riserva di legge ex art. 23 Cost. è relativa: è ammissibile che elementi della determinazione (es. criteri per i canoni) siano affidati a normative secondarie o ad autorità amministrative purché la legge fornisca criteri direttivi e garanzie antiarbitrio.
  • La determinazione discrezionale dei canoni da parte delle Autorità Portuali non esclude automaticamente l'imponibilità regionale; eventuali eccessi discrezionali possono essere sindacati in sede giurisdizionale sul singolo atto.
  • L'eliminazione successiva di un tributo da parte del legislatore regionale opera solo per il futuro e non vale a disconoscere pretese relative ad annualità pregresse.
  • Difetti di forma o concisione della motivazione della sentenza di merito non comportano automaticamente nullità in Cassazione se dalla motivazione, anche succinta, risulta comprensibile il percorso logico-giuridico e se le questioni omesse sono di diritto non richiedenti nuovi accertamenti di fatto.
  • Censure basate su interpretazioni giuridiche della regolazione non configurano omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5, e quindi possono risultare inammissibili se non indicano un fatto materiale non esaminato.

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