Cassazione Civile, Sentenza n. 15015/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava tre atti di accertamento regionali per l'imposta sulle concessioni statali relativi agli anni 2010-2012 concernenti concessioni demaniali rilasciate dall'Autorità Portuale di Livorno. I motivi di cassazione denunciavano, tra gli altri, carenze di motivazione e omessa pronuncia della sentenza d'appello, omesso esame di fatto decisivo relativo alla determinazione discrezionale dei canoni da parte delle Autorità Portuali, e violazioni costituzionali e legislative (art. 23 Cost., art. 117 Cost., disciplina nazionale e regionale sui canoni e sull'imposta). La ricorrente sosteneva che i canoni determinati dalle Autorità Portuali senza limiti massimi fissati per legge avrebbero reso illegittima l'imposizione regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato legittima la pretesa impositiva della Regione Toscana. Il Collegio ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dedotti: la sentenza di merito era sufficientemente motivata anche se succinta; l'omessa pronuncia su taluni motivi non integrava automatica nullità perché le questioni erano di diritto e risultavano comunque incompatibili con l'impostazione della decisione; la presunta omissione di esame riguardava una interpretazione giuridica e non un fatto storico decisivo; sul merito sostanziale la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il presupposto dell'imposta è l'occupazione e l'uso di beni demaniali dello Stato e gli elementi essenziali del tributo sono fissati dalla legge statale e regionale, mentre la determinazione dei canoni da parte delle Autorità Portuali rientra nei limiti consentiti dalla disciplina vigente e resta sindacabile in sede giurisdizionale. Sono state compensate le spese processuali.
Norme richiamate
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta entro limiti stabiliti.
La Corte ha ritenuto che il presupposto impositivo è l'uso e l'occupazione di beni del demanio statale e che gli elementi essenziali del tributo sono fissati dalla legge statale, assicurando la riserva di legge relativa ex art. 23 Cost.
Legge regionale Toscana n. 2/1971, art. 1
Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato nel territorio regionale e commisurazione dell'imposta a percentuali del canone statale.
La normativa regionale definisce l'aliquota e la commisurazione dell'imposta sulla base del canone concessorio indicato dalla legge statale, confermando la compatibilità con la riserva di legge.
D.L. n. 400/1993 conv. L. n. 494/1993 (art. 1, art. 3, art. 7)
Il decreto disciplina criteri direttivi per la determinazione dei canoni demaniali marittimi e prevede che gli enti portuali possano adottare criteri diversi purché non comportino applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del decreto.
La Corte ha richiamato l'articolo 7 per affermare che la possibilità per le Autorità Portuali di adottare criteri diversi non esclude il regime legale degli elementi impositivi e non integra una violazione della riserva di legge, essendo in ogni caso sindacabile in sede giurisdizionale l'eventuale abuso discrezionale.
Disciplina delle Autorità portuali e delle procedure relative al rilascio delle concessioni demaniali marittime.
La sentenza ha ricordato che il coinvolgimento di più soggetti pubblici nella procedura e la natura concessoria delle autorizzazioni assicurano limiti e controlli tali da contemperare la discrezionalità amministrativa con la riserva di legge.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
Trasformazione in tributi propri regionali dell'imposta regionale sulle concessioni statali a decorrere dal 10 gennaio 2013, salvo soppressione da parte delle Regioni.
La Corte ha rilevato che le modifiche legislative successive non incidono retroattivamente sulle annualità oggetto della controversia (2010-2012) e che la disciplina nazionale prescinde dall'autonomia amministrativa delle Autorità Portuali.
Legge regionale Toscana n. 77/2012, art. 11
A decorrere dal periodo d'imposta 2013 l'imposta regionale sulle concessioni statali non si applica alle concessioni rilasciate da determinate Autorità portuali.
La Corte ha osservato che l'eliminazione del tributo dal 2013 è una scelta discrezionale del legislatore regionale senza effetti retroattivi sulle annualità contestate e non costituisce riconoscimento dell'infondatezza delle pretese relative a periodi precedenti.
Costituzione, art. 23
La determinazione delle prestazioni personali o patrimoniali e delle competenze amministrative puo' essere attribuita alla legge; la riserva di legge ha valore relativo.
La Corte ha ritenuto che la riserva di legge relativa è rispettata quando la legge statale e regionale fissano elementi essenziali e criteri direttivi tali da contenere la discrezionalità amministrativa e prevenire arbitrii.
Costituzione, art. 53
Il sistema tributario è informato a criteri di capacità contributiva.
La Corte ha confermato che l'imposizione sul canone concessorio è giustificata dalla capacità contributiva derivante dall'uso del bene demaniale.
Costituzione, art. 117
Ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
La Corte ha ritenuto che non vi sia violazione dell'art. 117 da parte della Regione perché la disciplina nazionale assegna limiti e criteri e la potestà regionale si esercita nei limiti consentiti dalla legge statale.
Massime di principio
- Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'uso e l'occupazione di beni demaniali dello Stato; non rileva esclusivamente l'ente che rilascia la concessione ma la relazione oggettiva di godimento del bene.
- La riserva di legge ex art. 23 Cost. è relativa: è ammissibile che elementi della determinazione (es. criteri per i canoni) siano affidati a normative secondarie o ad autorità amministrative purché la legge fornisca criteri direttivi e garanzie antiarbitrio.
- La determinazione discrezionale dei canoni da parte delle Autorità Portuali non esclude automaticamente l'imponibilità regionale; eventuali eccessi discrezionali possono essere sindacati in sede giurisdizionale sul singolo atto.
- L'eliminazione successiva di un tributo da parte del legislatore regionale opera solo per il futuro e non vale a disconoscere pretese relative ad annualità pregresse.
- Difetti di forma o concisione della motivazione della sentenza di merito non comportano automaticamente nullità in Cassazione se dalla motivazione, anche succinta, risulta comprensibile il percorso logico-giuridico e se le questioni omesse sono di diritto non richiedenti nuovi accertamenti di fatto.
- Censure basate su interpretazioni giuridiche della regolazione non configurano omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5, e quindi possono risultare inammissibili se non indicano un fatto materiale non esaminato.
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