Cassazione Civile, Ordinanza n. 20922/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il riconoscimento del compenso per lo svolgimento di prestazioni lavorative rese la domenica, cioè nel settimo giorno, senza riposi compensativi, nonché il risarcimento del danno da usura psico-fisica asseritamente derivante da tale impiego lavorativo. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in sette motivi, mentre il comune si costituiva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza che essa risultasse debitamente notificata alla controparte costituita ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la rinuncia al ricorso, pur non notificata alla controparte costituita e quindi inidonea a produrre l'effetto estintivo tipico del processo, manifestasse comunque il venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della complessiva condotta processuale delle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché il meccanismo sanzionatorio non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta del gravame per difetto di interesse.
Norme richiamate
rinuncia al ricorso in cassazione
La rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio; se non è notificata alla controparte costituita non produce l'effetto tipico estintivo del processo, ma può comunque evidenziare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio e condurre all'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del gravame sopravviene per difetto di interesse, come nel caso di rinuncia al ricorso non notificata alla controparte.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata solo per il testo introduttivo del meccanismo di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, se non notificata alla parte costituita non determina l'estinzione del processo, ma può comunque integrare un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e rendere inammissibile il ricorso.
- Quando il ricorrente manifesti la volontà di abbandonare il giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare l'inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse anche in assenza dell'effetto estintivo formale della rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso determinata da difetto di interesse, ivi compresa l'ipotesi di rinuncia non rituale.
Come è indicizzato
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