Cassazione Penale, Ordinanza n. 10763/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva l'asserita illogicità o erroneità della motivazione posta a base del giudizio di colpevolezza, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché non specificava quali elementi della motivazione fossero effettivamente censurati e non consentiva quindi al giudice di legittimità di svolgere il controllo richiesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse formulata in modo generico, privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché non individuava in modo puntuale i passaggi della motivazione della sentenza impugnata da contestare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità, cioè la truffa.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la mancanza di specificità rende l'impugnazione inammissibile.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente criticare in termini astratti la motivazione della sentenza impugnata: occorre indicare con precisione quali passaggi logici o quali elementi di fatto o di diritto si assumono erronei.
- La genericità del motivo, quando non consente di individuare l'oggetto effettivo della censura e di esercitare il controllo di legittimità, integra un difetto di specificità tale da determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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