Cassazione Civile, Ordinanza n. 24606/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di una lavoratrice di aver svolto, dal 2005 al 2018, attività presso uno studio immobiliare in assenza di formale assunzione, deducendo che il rapporto fosse in realtà di lavoro subordinato, nonostante fosse stato presentato come collaborazione. La lavoratrice chiedeva l'accertamento della subordinazione, l'inquadramento contrattuale, la declaratoria di nullità del licenziamento orale, le differenze retributive, l'indennità sostitutiva del preavviso, il risarcimento nei limiti di legge e la regolarizzazione contributiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, accertando la subordinazione e la nullità del licenziamento; la Corte d'appello aveva poi confermato l'accertamento della subordinazione, ma aveva riformato la parte relativa al licenziamento, rigettando le domande conseguenti alla dedotta inefficacia del recesso. In cassazione la datrice di lavoro deduceva: 1) violazione del contraddittorio per mancata declaratoria di nullità degli atti compiuti prima dell'integrazione nei confronti di INPS e INAIL, sostenendo che INAIL aveva proposto domanda riconvenzionale; 2) nullità della sentenza per avere la Corte d'appello mantenuto ferma l'attività processuale e istruttoria precedente all'integrazione del contraddittorio; 3) motivazione apparente e contraddittoria sul riconoscimento della subordinazione, ritenendo che il materiale probatorio fosse insufficiente; 4) violazione delle norme sulle collaborazioni coordinate e continuative e dell'onere della prova, contestando l'applicazione dell'art. 69 d.lgs. 276/2003; 5) ultrapetizione, per avere la Corte d'appello applicato d'ufficio la presunzione di subordinazione ex art. 69 d.lgs. 276/2003, non domandata dalla lavoratrice, la quale aveva invocato solo la subordinazione di fatto ex art. 2094 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla violazione del contraddittorio, osservando che la parte ricorrente non aveva indicato alcun concreto pregiudizio difensivo derivante dall'integrazione tardiva del contraddittorio e che, comunque, la questione contributiva era conseguenza diretta dell'accertamento della subordinazione, rispetto al quale la difesa era stata pienamente esercitata. Ha inoltre giudicato infondato il motivo sulla motivazione, rilevando che la Corte territoriale aveva espresso in modo sufficiente e non apparente le ragioni del convincimento, valorizzando unitariamente le deposizioni testimoniali e i messaggi scambiati tra le parti. Quanto ai motivi sulla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e sull'asserita ultrapetizione, li ha dichiarati assorbiti, perché la decisione impugnata si reggeva comunque sull'accertamento in fatto della subordinazione concreta; il richiamo all'art. 69 d.lgs. 276/2003 era stato considerato solo argomento aggiuntivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della lavoratrice e degli enti previdenziali, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La violazione del contraddittorio rileva solo se abbia concretamente leso il diritto di difesa; occorre un pregiudizio in concreto, non una mera astratta irregolarità.
La disciplina del litisconsorzio necessario è posta a tutela della parte pretermessa; non può essere invocata in modo utile dalla parte già presente se non allega un concreto pregiudizio.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme alle norme sul contraddittorio come parametro del giusto processo e della effettività della difesa.
La motivazione è apparente solo quando manchi l'esposizione delle ragioni del decidere; non è censurabile la valutazione delle prove se la decisione espone un iter argomentativo coerente.
art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure di legittimità sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge e nullità/motivazione, ma la Corte ha verificato se fossero realmente deducibili o se mirassero solo a una rivalutazione del merito.
La memoria difensiva del convenuto è stata ritenuta idonea a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, anche rispetto a domande riconvenzionali.
Rimane il parametro sostanziale per accertare la subordinazione in concreto, sulla base dell'assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative, ma non è stato decisivo poiché la Corte ha fondato la decisione sull'accertamento della subordinazione in fatto.
Il richiamo della Corte d'appello alla conversione/presunzione è stato considerato argomento ad abundantiam; la Cassazione ha ritenuto superfluo affrontarne la portata perché già accertata la subordinazione concreta.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la natura autonoma della collaborazione, ma superato dal giudizio di fatto sulla subordinazione.
Richiamato nel motivo sulle collaborazioni, ma la censura è stata assorbita e comunque non ha inciso sull'esito, essendo stata accertata la subordinazione con valutazione delle prove.
La doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta assorbita, poiché la decisione poggiava sull'accertamento in concreto del rapporto di lavoro subordinato e non sulla sola conversione ex lege.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per il contributo unificato dovuto in sede di legittimità.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente la nullità degli atti già compiuti: occorre che la parte alleghi e dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla tardiva integrazione del litisconsorzio o dalla partecipazione successiva di altri soggetti.
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione apparente non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio: se il giudice di merito espone un percorso argomentativo intelligibile e coerente, la scelta delle prove ritenute persuasive resta insindacabile.
- L'accertamento della subordinazione va compiuto in concreto, sulla base dell'effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore; elementi documentali, testimonianze e condotte complessive possono essere valorizzati unitariamente.
- Quando l'accertamento principale è quello della subordinazione di fatto, il richiamo a regole di conversione o presunzioni previste per le collaborazioni coordinate e continuative può costituire un argomento solo rafforzativo e non decisivo.
- La contestazione di ultrapetizione non è fondata se la decisione si mantiene entro il thema decidendum sostanziale dedotto in giudizio e il giudice utilizza una norma ulteriore solo come supporto motivazionale.
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