Cassazione Civile, Ordinanza n. 24616/2026 del 12/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni lavoratori avevano già ottenuto in separato giudizio l’accertamento dell’illegittima interposizione di manodopera e, di riflesso, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 2000 alle dipendenze della società. Dopo tale decisione, non essendo stati riammessi in servizio, avevano chiesto il pagamento delle retribuzioni maturate dal momento in cui avevano messo a disposizione le proprie energie lavorative (per la maggior parte dal 2007, per uno dal 2009) fino all’aprile 2018. La Corte d’appello aveva accolto la domanda solo per il periodo successivo alla lettura del dispositivo della sentenza di accertamento (12.2.2018-10.4.2018), ritenendo per il periodo anteriore che la pretesa avesse natura risarcitoria e che mancasse una specifica domanda in tal senso. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 1206, 1207, 1453 e 1460 c.c., nonché degli artt. 27, comma 2, d.lgs. 276/2003 e 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente distinto tra periodo precedente e successivo alla pronuncia; 3) ancora nullità della sentenza per vizio motivazionale e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché non era chiarito quale fosse il concreto vizio di nullità della sentenza ed erano riportati solo passaggi isolati e assertivi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la Corte d’appello si era correttamente attenuta ai principi di diritto in materia di interposizione fittizia di manodopera: per il periodo successivo alla sentenza di accertamento opera una pretesa retributiva dalla messa in mora del datore, mentre per il periodo anteriore la pretesa ha natura risarcitoria, subordinata alla costituzione in mora e a specifica domanda di danno. Ha infine reputato il terzo motivo, in parte inammissibile e in parte infondato, perché anche in quel caso mancava specificità e la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta sufficiente ai sensi dell’art. 111, comma 6, Cost. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di nullità/insufficienza della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto privo di specificità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost. per censurare la motivazione; la Corte ha escluso il vizio.
art. 111 Cost.
Invocato per dedurre la carenza di motivazione; la Corte ha ribadito che è censurabile solo l’anomalia motivazionale radicale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di nullità della sentenza.
art. 366, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
Applicato per affermare l’inammissibilità del motivo carente di specificità.
art. 1206 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di mora del creditore/debitore e messa a disposizione della prestazione.
art. 1207 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di effetti della mora.
art. 1453 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la soluzione adottata.
art. 1460 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.
art. 27, comma 2, d.lgs. 276/2003
Richiamato nel secondo motivo in relazione all’interposizione di manodopera e alle conseguenze del rapporto.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della somministrazione/interposizione.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per condannare i ricorrenti a una somma equitativa in favore della controparte e a una sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di interposizione fittizia di manodopera, occorre distinguere tra il periodo anteriore e quello successivo alla sentenza che accerta l’illegittimità: dopo l’accertamento, il mancato ripristino del rapporto può giustificare una pretesa retributiva dalla messa in mora del datore; prima dell’accertamento, la pretesa ha natura risarcitoria.
- Per il periodo anteriore alla pronuncia di accertamento dell’illegittima interposizione, il lavoratore deve allegare e domandare il risarcimento del danno, non potendo automaticamente ottenere retribuzioni in difetto dell’attualità delle obbligazioni tipiche del rapporto.
- La costituzione in mora del datore di lavoro mediante offerta della prestazione o intimazione a riceverla è elemento necessario per rendere ingiustificato il rifiuto del datore e fondare la pretesa risarcitoria per il periodo precedente la decisione.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di nullità della sentenza o di vizio motivazionale deve essere specifica e autosufficiente: non basta richiamare passaggi isolati della decisione con affermazioni generiche o meramente assertive.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. e secondo i principi delle Sezioni Unite, è limitato alle anomalie motivazionali radicali che si traducono in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.
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